ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
Suprema Corte di Cassazione
esatto, con "giurisprudenza" mi riferivo proprio alle sentenze della Corte di Cassazione. Però la Corte decide sempre caso per caso e nel tempo nulla vieta che cambi orientamento. Perciò consiglierei di ricorrere sempre entro i termini previsti dal c.c. per richiedere un annullamento...non si sa mai.
Peraltro se non erro prima di intentare una causa in materia di diritto del condominio è ad oggi necessario esperire un preliminare processo di mediazione volto ad una possibile conciliazione, ai sensi delle modifiche introdotte al DL 28/2010 dall'art. 84 del DL 69/2013 (Questo in via sperimentale per 4 anni fino al 22 giugno 2017).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Peraltro se non erro prima di intentare una causa in materia di diritto del condominio è ad oggi necessario esperire un preliminare processo di mediazione volto ad una possibile conciliazione, ai sensi delle modifiche introdotte al DL 28/2010 dall'art. 84 del DL 69/2013 (Questo in via sperimentale per 4 anni fino al 22 giugno 2017).
La data finale non è il 22/6/2017. Dato che l'art. 84, comma 2 del D.L. n. 28/2010 aveva previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", e che la legge di conversione n. 98/2013 è entrata in vigore il 21/8/2013, le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicano dal 20/9/2013. Pertanto rimarranno efficaci per quattro anni a decorrere dal 20/9/2013, e quindi fino al 20/9/2017.
 

edocappa

Membro Attivo
La proprietà privata è un cortile dove grava riserva di proprietà ovvero una servitù obbligatoria di passaggio per consentire a qualche auto di entrare nel box privato, tale diritto o riserva è stato posto dal costruttore e non mi risulta un atto di cessione scritto di tale proprietà ai condomini. Questo mi risulta dal rogito in mio possesso ed anche dal regolamento. La maggiore spesa per lavori straordinari riguarda tale area. Ho impugnato la delibera per vizi di nullità ed annullabilità entro 30 giorni chiedendo anche la sospensiva per imminente danno in quanto sullo stesso spazio viene consentito il parcheggio auto a pagamento senza neppure ripartire gli introiti avendo cambiato anche la destinazione d'uso con una delibera mai vista. Cos'altro posso fare?
 

edocappa

Membro Attivo
Vi domando, se viene cambiata la destinazione d'uso di un area, guarda caso vincolata da un diritto di servitù (il venditore concede a tutti il diritto di carico e scarico e di accesso auto) lo stesso spazio viene destinato invece a parcheggio auto dei condomini ma a pagamento di retta mensile che affluisce in un fondo parcheggio (non esiste ne la delibera che istituisce il parcheggio ne quella che ne cambia l'uso); quel fondo non viene mai ripartito e la spesa dei lavori straordinari viene chiesto a tutti; tutto questo non ha alcun fondamento di legalità e stò aspettando la sentenza; intanto non pago nei i lavori e neppure il parcheggio portando una sola ricevuta non fiscale alla finanza. Per me è stato istituito un condominio fittizio perchè non esiste il bene comune ovvero il diritto di proprietà ma solo il diritto di servitù che è altra cosa e chi si è riservato la proprietà non vuole saperne di pagare. Concludo dicendo si può istituire un condominio di fatto su area privata? Esiste sentenza? Questo problema l'ho riscontrato in parecchi fabbricati ma non ho ancora acquisito una sentenza di merito.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Vi domando, se viene cambiata la destinazione d'uso di un area, guarda caso vincolata da un diritto di servitù (il venditore concede a tutti il diritto di carico e scarico e di accesso auto) lo stesso spazio viene destinato invece a parcheggio

Parti con dei presupposti contradditori nella descrizione o nell'uso dei termini
Il proprietario (venditore) di una area non "concede" una facoltà...ma subisce un diritto.
Come proprietaio può anche cambiare la destinazione d'uso...ma se è "servente" non può cancellare la servitù a suo piacimento.
Quindidovresti prima chiarire se è servitù coattiva...o facoltà concessa (finora) gratuitamente.

Poi perchè chiamare "venditore" un legittimo proprietario che intende ancora disporre?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto