Il fondo patrimoniale (FP) è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia intesi in senso lato . I beni ivi inseriti sono preservati dall' esecuzione forzata per debiti contratti a fini estranei ai bisogni della famiglia. Tali per esempio sono i debiti sorti nell’esercizio di un’impresa o di una professione, per risarcimento danni, sanzioni ; Nei confronti del fisco la situazione è incerta perchè alcune sentenze hanno ritenuto che la presenza del fondo non sia ostativa all'azione della Finanza ( specialmente se il fondo è stato costituito di recente rispetto all'arrivo delle cartelle esattoriali ).
Il FP và costituto per tempo con intenti di buona fede, visto che è inidoneo a essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe essere inteso come tentativo atto a sottrarsi al loro pagamento e sopratutto nei confronti del fisco potrebbe avere conseguenze penali
La costituzione del fondo può essere oggetto di molteplici varianti (l’istituto è piu’ flessibile di quanto si pensi) che dipendono anche dalle aspirazioni dei partecipanti, varianti da concordare sottoponendo il caso concreto all’esperto
Il FP contratto per nuocere ai terzi è soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 : nello specifico quando il FP è anteriore al sorgere del credito del terzo, la revocatoria è esercitabile solo come già detto se la sua costituzione è stata dolosamente preordinata in danno del creditore, cioè il FP è stato volutamente stipulato per compromettere il soddisfacimento del credito; tale “malanimo ” và provato cosa che spesso risulta ardua
Se invece il FP è stato stipulato dopo la nascita del credito del terzo, non è richiesto la preordinazione (dolo specifico) ma scatta una presunzione semplice di voler arrecare pregiudizio al credito del terzo.
L'intento doloso (presunto o preordinato) non ricorre quando il debitore ha informato preventivamente il creditore della esistenza del FP , consentendo Lui così di regolarsi di conseguenza ossia di valutare liberamente se eseguire o meno la fornitura o la prestazione in quelle note condizioni.
La revocatoria si prescrive in cinque anni dal perfezionamento dell'atto dispositivo, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il creditore
Art. 2901. Condizioni. (nda : dell’azione revocatoria )
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Segnalo in merito, anche la sentenza seguente di notevole interesse e elevato grado
Prima sezione della Corte di Cassazione (Sentenza 1112/2010
I beni che sono oggetto del fondo patrimoniale, ossia di quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia, non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilisce la sentenza citata . Secondo detta il D.Lgs n. 5 / 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare non si può mettere insieme i beni destinati a soddisfare esigenze specifiche ossia i beni ricompresi nel F.P. con gli altri beni dell’imprenditore fallito.
Con questa sentenza la Cassazione sconfessa la ordinanza (impugnata appunto in Cassazione) emessa nel precedente grado di giudizio inferiore ( Tribunale) che stabiliva la possibilità di acquisire al fallimento i beni del fondo patrimoniale sia pur limitatamente alla quota di pertinenza del coniuge fallito.