Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
allora, senza andare ad appesantire il forum con dei post tecnicistici ti invito a parlarne in ptv. E cmq:

l'art. 36 (accertamento di conformità) sancisce univocabilmente al comma 1 :

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

praticamente è legittimo chiedere, qualora ci siano i presupposti di legge in materia di urbanistica, permesso di costruire in sanatoria qualora gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in difformità da questo oppure nelle ipotesi di cui all'art. 23 c. 3 siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovraccomunali:

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.


Dove sta scritto che sono sottoposti a permesso di costruire in sanatoria interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett. B (manutenzione straordinaria).

l'art. 37 al comma uno cita:

La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.


il comma 4 dello stesso art. cita:

Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

ma scusa, ragioniamo, ma perchè interventi che si possono fare con dia si devono sanare con PDC?
non ha senso.

saluti
 

viviana verrengia

Nuovo Iscritto
Ti riporto il testo integrale dell'articolo ove è prevista e disciplinata la procedura per la presentazione della DIA, anche in sanatoria (leggi il comma 4).
Ti sottolineo però che non tutti gli illeciti possono essere sanati con una DIA, tutto dipende da diversi fattori ad esempio dal regolmaneto edilizio, dal fatto che l'immobile potrebbe ricadere in particolari zone urbanistiche ecc. Un tecnico di tua fiducia, che sia della tua città e che ne conosca quindi gli strumenti urbanistici, poterebbe darti una mano in tal senso. :idea:
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36.
 

grabla

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao a tutti sono nuova del forum e avrei bisogno di aiuto. Ho fatto gia il compromesso per l'acquisto di un'immobile la cui planimetria catastale risulta essere diversa da quella attuale. I proprietari circa 8 anni fa hanno fatto del lavori all'interno e hanno abbattuto una parete per creare un open-space. Naturalmente non hanno fatto alcuna comunicazione al comune e adesso vengono fuori i problemi. Nel preliminare il notaio ha inserito la clausola che la piantina catastale deve rispettare la situazione attuale. La mia domanda è: se arriviamo alla data del rogito e la situazione non è messa in regola secondo la normativa cosa devo fare? Ho sentito che a volte i notai pur di incassare fanno il rogito in attesa della sanatoria. A quali reali problemi vado incontro? L'agenzia immobiliare, visto che si è presa i suoi bei soldini, avrebbe potuto aiutarmi in qualche maniera? Ringrazio a chi puo aiutarmi a fare chiarezza.
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
nel caso proposto da grabla bisogna stare attenti che per rispettare ciò che si è sottoscritto sul compromesso, il promittente venditore non faccia soltanto la variazione catastale infischiandosene dello stato urbanistico.

In questo caso, bisogna fare una dia ( eventualmente in sanatoria) e poi proseguire la variazione catastale.
Comunque eventualmente la cosa non si concretizzi e cioè si arrivi al rogito in questa situazione puoi richiedere uno sconto per la successiva sanatoria.

saluti
 

grabla

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie della risposta. Sono ignorante nell'argomento ed ho appena letto il compromesso una clausola del notaio mi pare che mi possa tutelare abbastanza. In poche parole dice che il proprietario deve fornire prima del contratto tutta la documentazione relative alle modifiche interne e che non devono risultare opere abusive e che non ci deve essere nessun provvedimento sanzianatorio a riguardo. Mi pare che questo al momento del rogito possa aiutarmi, vedo bene o sono ottimista? saluti
 

Nerone

Membro Attivo
A dei miei conoscenti è successo di fare un rogito (loro erano acquirenti) con iter burocratico di sanatoria in corso,senza aumenti di volumi.
In atto notarile è stato fatto riferimento alla realtà burocratica ancora in corso esonerandoespressamente la parte acquirente da ogni spesa relativa per giungere alla definizione del tutto.
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
A dei miei conoscenti è successo di fare un rogito (loro erano acquirenti) con iter burocratico di sanatoria in corso,senza aumenti di volumi.
In atto notarile è stato fatto riferimento alla realtà burocratica ancora in corso esonerandoespressamente la parte acquirente da ogni spesa relativa per giungere alla definizione del tutto.

è questo infatti il giusto iter!

saluti
 

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