cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.
Ho locato un fondo commerciale C1 in una piccola località turistica che si libererà a breve.
Ho messo il cartello affittasi nei sei mesi antecedenti (da quando il conduttore ha chiesto la risoluzione) ed ho avuto solo richieste transitorie, attività legate al turismo (souvenir, abbigliamento pelle-lino, enoteca...) che affitterebbero transitoriamente da marzo ad ottobre, per provare se l'attività funziona.
Data la situazione attuale (e futura), e con il rischio che resti vuoto per tutto l'anno, mi sono presa del tempo per rispondere.
Pare che la cosa non sia fattibile; leggendo ho trovato questa sentenza della Cassazione 16.7.2019 n 18942” nella locazione non abitativa transitoria, la transitorietà deve essere espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinino, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale. La transitorietà deve essere anche esplicitamente giustificata. La transitorietà trova giustificazione non in eventuali vicende temporali, ma nella natura dell’attività professionale o commerciale”.
Ed ho capito che il contratto potrebbe facilmente essere dichiarato nullo ed io sarei soggetta a riproporre le stesse condizioni per i 6 anni successivi (+6?).
Se il rischio è questo, meglio tenerlo vuoto!
Suggerimenti? Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 27, commi 5 e 6 della legge n. 392/1978:
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

il contratto potrebbe facilmente essere dichiarato nullo ed io sarei soggetta a riproporre le stesse condizioni per i 6 anni successivi
Il contratto non sarebbe dichiarato nullo.
Ma (comma 4 dello stesso articolo):
Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti (sei o nove anni).
 

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