Non c'è obbligo da parte degli ufficiali di citare per ufficio l'art.408, tantomeno di informare la vittima sulla possibilità e conseguenze di detto Articolo!
Quindi spazio libero per arbitrio e compiacenze.
Er caffèè Marescià?? e cò tre metri de lingua fori da la bocca in direzione delle chiappe, accompagnata dall'obbligatoria barzelletta per dilettare l'ufficiale, alla faccia delle vittime dei psicopatici.
Spero di avere contribuito a capire l'importanza dell'art. 408 c.p.p. e che nessuno cì caschi più
Denunce in Rete: Cosa fare per Denunciare un Avvocato?
Dispositivo dell'art. 408 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari (Artt. 405-415 bis)
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [335] è infondata (1), presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401] (2). 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione (3). 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (4) (5).
Note
(1) Cfr. disp. att. art. 125. Dalla formulazione della norma si evince che l'archiviazione viene chiesta non solo in presenza positiva dell'infondatezza della notitia criminis ma anche quando l'insufficienza o contradditorietà delle fonti di prova raccolte non consente al P.M. di prevedere di poter sostenere con esito positivo l'accusa in dibattimento. In tal caso si parla di archiviazione probatoria determinata cioè dalla mancanza od insuffienza delle fonti di prove d'accusa.
(2) In definitiva, tenuto conto anche delle disposizioni di cui agli artt. 411 e 415, il P.M., in luogo di promuovere l'azione penale, formula al G.I.P. richiesta di archiviazione quando: -- è infondata la notizia di reato. È il caso di precisare, peraltro, che tale mancanza di fondamento deve essere intesa più in senso processuale che sostanziale: l'art. 125 disp. att., infatti, fissa la regola di giudizio che deve guidare la scelta del P.M. tra esercizio dell'azione penale ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato nella disponibilità di elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo da escludere che il P.M. possa richiedere il rinvio a giudizio quando sa di non poter ottenere una decisione favorevole all'ipotesi accusatoria. In ciò si manifesta, del resto, uno degli obiettivi di fondo del nuovo codice di rito consistente nell'evitare il sorgere di processi oggettivamente superflui riservando la selezione tra le pretese punitive che sono sostenibili e quelle che non lo sono alla fase, più informale ed agile, delle indagini preliminari; -- manca una condizione di procedibilità (art. 411); -- il reato è estinto (art. 411); -- il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411); -- è rimasto ignoto l'autore del reato (art. 415). Non è prevista come ipotesi di archiviazione, invece, quella della presenza di una causa di non imputabilità dell'autore del fatto. Ne consegue che, in tali casi, il P.M. dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio, fermo restando la facoltà di richiedere, in sede di udienza preliminare, una sentenza di non luogo a procedere. Di recente la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente legittima tale esclusione sulla base del rilievo che il giudizio sulla non imputabilità, anche in vista dell'adozione di eventuali misure di sicurezza, presuppone la verifica, in regime di contraddittorio, della consumazione di un reato e la sua attribuibilità all'imputato.
(3) Cfr. disp. att. art. 126. In tal modo, con una significativa innovazione rispetto al sistema previgente, il nuovo codice di procedura penale ha previsto per la persona offesa una forma di tutela preventiva contro le richieste di archiviazione del P.M. Tale tutela, però, è opportunamente limitata ai casi in cui la persona offesa abbia dimostrato diligenza ed effettivo interesse al procedimento richiedendo, appunto, di essere informata dell'eventuale archiviazione. Se non è stata presentata opposizione e ritiene fondata la richiesta del P.M., il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al P.M. Questo tipo di archiviazione non è soggetto ad alcuna forma di impugnazione, restando escluso anche il ricorso per cassazione. Dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal complesso delle norme che regolano la chiusura delle indagini preliminari, infatti, si desume che il provvedimento di archiviazione è ricorribile soltanto se è stata attivata la procedura dell'art. 409 riservata ai casi di opposizione della persona offesa o di non immediato accoglimento della richiesta da parte del G.I.P.
(4) Se la persona offesa, una volta avvisata della richiesta di archiviazione, presenta, nei termini, motivato atto di opposizione, si attiva la procedura regolata dall'art. 410.
(5) Cfr., per i procedimenti innanzi al giudice di pace, l'art. 17 del d.lgs. 28-8-2000, n. 274.
Eingefügt aus <http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art408.html>
cordialissimi a tutti:daccordo:
pagolino
Quindi spazio libero per arbitrio e compiacenze.
Er caffèè Marescià?? e cò tre metri de lingua fori da la bocca in direzione delle chiappe, accompagnata dall'obbligatoria barzelletta per dilettare l'ufficiale, alla faccia delle vittime dei psicopatici.
Spero di avere contribuito a capire l'importanza dell'art. 408 c.p.p. e che nessuno cì caschi più
Denunce in Rete: Cosa fare per Denunciare un Avvocato?
Dispositivo dell'art. 408 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari (Artt. 405-415 bis)
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [335] è infondata (1), presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401] (2). 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione (3). 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (4) (5).
Note
(1) Cfr. disp. att. art. 125. Dalla formulazione della norma si evince che l'archiviazione viene chiesta non solo in presenza positiva dell'infondatezza della notitia criminis ma anche quando l'insufficienza o contradditorietà delle fonti di prova raccolte non consente al P.M. di prevedere di poter sostenere con esito positivo l'accusa in dibattimento. In tal caso si parla di archiviazione probatoria determinata cioè dalla mancanza od insuffienza delle fonti di prove d'accusa.
(2) In definitiva, tenuto conto anche delle disposizioni di cui agli artt. 411 e 415, il P.M., in luogo di promuovere l'azione penale, formula al G.I.P. richiesta di archiviazione quando: -- è infondata la notizia di reato. È il caso di precisare, peraltro, che tale mancanza di fondamento deve essere intesa più in senso processuale che sostanziale: l'art. 125 disp. att., infatti, fissa la regola di giudizio che deve guidare la scelta del P.M. tra esercizio dell'azione penale ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato nella disponibilità di elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo da escludere che il P.M. possa richiedere il rinvio a giudizio quando sa di non poter ottenere una decisione favorevole all'ipotesi accusatoria. In ciò si manifesta, del resto, uno degli obiettivi di fondo del nuovo codice di rito consistente nell'evitare il sorgere di processi oggettivamente superflui riservando la selezione tra le pretese punitive che sono sostenibili e quelle che non lo sono alla fase, più informale ed agile, delle indagini preliminari; -- manca una condizione di procedibilità (art. 411); -- il reato è estinto (art. 411); -- il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411); -- è rimasto ignoto l'autore del reato (art. 415). Non è prevista come ipotesi di archiviazione, invece, quella della presenza di una causa di non imputabilità dell'autore del fatto. Ne consegue che, in tali casi, il P.M. dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio, fermo restando la facoltà di richiedere, in sede di udienza preliminare, una sentenza di non luogo a procedere. Di recente la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente legittima tale esclusione sulla base del rilievo che il giudizio sulla non imputabilità, anche in vista dell'adozione di eventuali misure di sicurezza, presuppone la verifica, in regime di contraddittorio, della consumazione di un reato e la sua attribuibilità all'imputato.
(3) Cfr. disp. att. art. 126. In tal modo, con una significativa innovazione rispetto al sistema previgente, il nuovo codice di procedura penale ha previsto per la persona offesa una forma di tutela preventiva contro le richieste di archiviazione del P.M. Tale tutela, però, è opportunamente limitata ai casi in cui la persona offesa abbia dimostrato diligenza ed effettivo interesse al procedimento richiedendo, appunto, di essere informata dell'eventuale archiviazione. Se non è stata presentata opposizione e ritiene fondata la richiesta del P.M., il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al P.M. Questo tipo di archiviazione non è soggetto ad alcuna forma di impugnazione, restando escluso anche il ricorso per cassazione. Dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal complesso delle norme che regolano la chiusura delle indagini preliminari, infatti, si desume che il provvedimento di archiviazione è ricorribile soltanto se è stata attivata la procedura dell'art. 409 riservata ai casi di opposizione della persona offesa o di non immediato accoglimento della richiesta da parte del G.I.P.
(4) Se la persona offesa, una volta avvisata della richiesta di archiviazione, presenta, nei termini, motivato atto di opposizione, si attiva la procedura regolata dall'art. 410.
(5) Cfr., per i procedimenti innanzi al giudice di pace, l'art. 17 del d.lgs. 28-8-2000, n. 274.
Eingefügt aus <http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art408.html>
cordialissimi a tutti:daccordo:
pagolino