Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
Non c'è obbligo da parte degli ufficiali di citare per ufficio l'art.408, tantomeno di informare la vittima sulla possibilità e conseguenze di detto Articolo!

Quindi spazio libero per arbitrio e compiacenze.

Er caffèè Marescià?? e cò tre metri de lingua fori da la bocca in direzione delle chiappe, accompagnata dall'obbligatoria barzelletta per dilettare l'ufficiale, alla faccia delle vittime dei psicopatici.

Spero di avere contribuito a capire l'importanza dell'art. 408 c.p.p. e che nessuno cì caschi più

Denunce in Rete: Cosa fare per Denunciare un Avvocato?

Dispositivo dell'art. 408 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari (Artt. 405-415 bis)
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [335] è infondata (1), presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401] (2). 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione (3). 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (4) (5).
Note
(1) Cfr. disp. att. art. 125. Dalla formulazione della norma si evince che l'archiviazione viene chiesta non solo in presenza positiva dell'infondatezza della notitia criminis ma anche quando l'insufficienza o contradditorietà delle fonti di prova raccolte non consente al P.M. di prevedere di poter sostenere con esito positivo l'accusa in dibattimento. In tal caso si parla di archiviazione probatoria determinata cioè dalla mancanza od insuffienza delle fonti di prove d'accusa.
(2) In definitiva, tenuto conto anche delle disposizioni di cui agli artt. 411 e 415, il P.M., in luogo di promuovere l'azione penale, formula al G.I.P. richiesta di archiviazione quando: -- è infondata la notizia di reato. È il caso di precisare, peraltro, che tale mancanza di fondamento deve essere intesa più in senso processuale che sostanziale: l'art. 125 disp. att., infatti, fissa la regola di giudizio che deve guidare la scelta del P.M. tra esercizio dell'azione penale ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato nella disponibilità di elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo da escludere che il P.M. possa richiedere il rinvio a giudizio quando sa di non poter ottenere una decisione favorevole all'ipotesi accusatoria. In ciò si manifesta, del resto, uno degli obiettivi di fondo del nuovo codice di rito consistente nell'evitare il sorgere di processi oggettivamente superflui riservando la selezione tra le pretese punitive che sono sostenibili e quelle che non lo sono alla fase, più informale ed agile, delle indagini preliminari; -- manca una condizione di procedibilità (art. 411); -- il reato è estinto (art. 411); -- il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411); -- è rimasto ignoto l'autore del reato (art. 415). Non è prevista come ipotesi di archiviazione, invece, quella della presenza di una causa di non imputabilità dell'autore del fatto. Ne consegue che, in tali casi, il P.M. dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio, fermo restando la facoltà di richiedere, in sede di udienza preliminare, una sentenza di non luogo a procedere. Di recente la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente legittima tale esclusione sulla base del rilievo che il giudizio sulla non imputabilità, anche in vista dell'adozione di eventuali misure di sicurezza, presuppone la verifica, in regime di contraddittorio, della consumazione di un reato e la sua attribuibilità all'imputato.
(3) Cfr. disp. att. art. 126. In tal modo, con una significativa innovazione rispetto al sistema previgente, il nuovo codice di procedura penale ha previsto per la persona offesa una forma di tutela preventiva contro le richieste di archiviazione del P.M. Tale tutela, però, è opportunamente limitata ai casi in cui la persona offesa abbia dimostrato diligenza ed effettivo interesse al procedimento richiedendo, appunto, di essere informata dell'eventuale archiviazione. Se non è stata presentata opposizione e ritiene fondata la richiesta del P.M., il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al P.M. Questo tipo di archiviazione non è soggetto ad alcuna forma di impugnazione, restando escluso anche il ricorso per cassazione. Dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal complesso delle norme che regolano la chiusura delle indagini preliminari, infatti, si desume che il provvedimento di archiviazione è ricorribile soltanto se è stata attivata la procedura dell'art. 409 riservata ai casi di opposizione della persona offesa o di non immediato accoglimento della richiesta da parte del G.I.P.
(4) Se la persona offesa, una volta avvisata della richiesta di archiviazione, presenta, nei termini, motivato atto di opposizione, si attiva la procedura regolata dall'art. 410.
(5) Cfr., per i procedimenti innanzi al giudice di pace, l'art. 17 del d.lgs. 28-8-2000, n. 274.

Eingefügt aus <http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art408.html>

cordialissimi a tutti:daccordo:

pagolino
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
sono allibito : hai tutta la mia solidarieta'

Grazie hanton21!

A proposito di solidarietà con gli offesi e vittime,..Mi sono rivolto all'assistenza sociale del paese ( Dottoressa, Psycologa Signora ecc.ecc.) illustrandogli i casi già qui postati da pagolino e aggiungendo i due casi denunciati senza art. 408 per minacce, aggressioni e lesioni,

In seduta visibilmente scossa detta dottoressa affermava di vietare entro tre mesi la presenza dell'aggressore nel paese durante le mie visite ,.... E aggiungeva,... detto divieto si estende su tutto il territorio italiano. Questo circa 2 anni fa.

ll mese scorso ho telefonato per avere ragguagli in merito e mi sento rispondere che ha parlato con il Maresciallo del paese il quale afferma che le mie due denuncie (con omissis art.408), sono sufficienti a tutelare me e mia figlia minorenne e occorre aspettare l'esito delle indagini e la decisione del P:M!

Quali indagini? quale P.M? se le mie due denuncie sono finite intenzionalmente da due diversi giudici di pace e archiviate??

cordialissimi
Pagolino
 

hanton21

Membro Assiduo
Se ti hanno detto così...abbi pazienza e non dubitare....la legge e' legge ,la giustizia e' molto piu' lenta ma so per certo che staranno indagando su attuali e precedenti ....magari fra altri 3 anni tireranno le conclusioni e....colpiranno !
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
Se ti hanno detto così...abbi pazienza e non dubitare....la legge e' legge ,la giustizia e' molto piu' lenta ma so per certo che staranno indagando su attuali e precedenti ....magari fra altri 3 anni tireranno le conclusioni e....colpiranno !

Grazie per il conforto ma fra tre anni sono pensionato.
L'indagato sono io, i 4 testimoni decisivi non sono stati ascoltati, il quinto e unico ascoltato dai carabinieri non si ricorda di niente,... strano perchè è mio inquilino e esiste un buon rapporto.

L'unica speranza è che il Giudice non si lasci impappinare.

cordialialmente :daccordo:

pagolino
 

hanton21

Membro Assiduo
Pago : i giudici sono giudici...ricorda che "applicano le leggi" : i testimoni hanno un valore relativo : e' chiaro che il "quinto testimone" (sembra il titolo per un film !)NON ricordi....NON si vuole mettere nelle grane con nessuno: ...e poi cosa stai a preocuparti = ormai il vaso e' rotto....lascia che le cose seguano il corso poi...non c'e' alcun male ad andare in pensione.....
Altra cosa importante : INDAGATI ...siamo TUTTI al giorno d'oggi....tu lo sei alla luce del sole....NOI TUTTI (molto piu' pericolosamente) lo siamo nell'ombra: domanda : ma sei al corrente anche di cio' che avviene intorno a te o....sei solo chiuso nella rabbia del tuo ego ?
da ultimo : i giudici non si lasciano MAI impappinare....giusto o sbagliato ...sì !...ma "impappinato"...mai !:fiore:
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
allo hanton21
Applicano le leggi sulla base di informazioni insufficienti, falsificate, omertà e omissioni dei carabinieri.

Non conosco più Rabbia, Invidia, Gelosia, Vendetta e Rancori da quando sono stato costretto a trasferirmi all'estero nel 1967, perchè ho capito che fanno male alla salute,... Semmai delusione sull'italia! Chiedo solo un minimo di etica professionale.

Quì tutto è tranquillo, tutti fanno il proprio dovere con coscienza e rispetto dei diritti umani,
per il resto sono interessato e informato su quanto accade in Giorgia, Berg-Karabach, Ukraina, Russia, Cecenia, ecc.

Aspettiamo e vedremo, a titolo informativo vi informo sull'esito.;):daccordo:

cordiali saluti e grazie a tutti per l'impegno
pagolino
 

giomar

Membro Attivo
Ho querelato una persona senza indicare l'art. 408 ma indicando che volevo essere informato circa l'eventuale archiviazione. Dopo un anno mi e' arrivata la comunicazione da parte del PM dove chiede l'archiviazione per "querela tardiva" (oltre 3 mesi dalla conoscenza dei fatti) ho chiesto la prosecuzione delle indagini per "reato continuato." Il tutto, al momento, senza ausilio di avvocato.
 

Pagolino

Membro Ordinario
Professionista
Ho querelato una persona senza indicare l'art. 408 ma indicando che volevo essere informato circa l'eventuale archiviazione. Dopo un anno mi e' arrivata la comunicazione da parte del PM dove chiede l'archiviazione per "querela tardiva" (oltre 3 mesi dalla conoscenza dei fatti) ho chiesto la prosecuzione delle indagini per "reato continuato." Il tutto, al momento, senza ausilio di avvocato.

Hallo giomar,

Sapevi in anticipo oppure l'ufficiale ti ha chiesto se volevi essere informato nel caso di archiviazione?
A me non hanno domandato.

Tra l'altro chiamti dall'impresa di giardinaggio non sono intervenuti neanche per effettuare il rilievo del carpimento picchetti e passoni da parte del tizio. Argomento: c'è stata una rapina simultaneamente.
Appropriazione indebita dell'appartamento in conproprietà
 

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