Carissimo Antogiann60, grazie per il Tuo eccellente contributo, sono convinto che hai una rispettabile esperienza in materia, sicuramente quanto hai descritto ( che per semplificare ho copiato e riporto più sotto)
è in coerenza con la legge e costituzione italiana.
Ma questo non giustifica il comportamento dei carabinieri, i quali hanno omesso in due casi di informarmi sulla possibilità di citare il famigerato art.408, contrariamente alla denuncia dell'aggressore, ora l'indagato sono io perchè,... e mi ripeto,... le mie denuncie sono finite da due differenti Giudici di pace invece che dal Pubblico ministero i quali hanno deciso di cestinare le mie due denuncie.
Originariamente Scritto da antogiann60
Ma Pagolino, non vorrei contraddirti ma non è proprio così. I mali del sistema giudiziario italiano sono sicuramente molti, quello della lentezza dei processi, della prescrizione, dei rinvii interminabili, ma sicuramente non quello di cestinare le denunce. Il Giudice di Pace poi c'entra poco e niente con l'archiviazione. E' un giudice e si occupa del dibattimento per i reati di sua competenza. Partiamo dal concetto che nel nostro paese l'azione penale è obbligatoria. La Polizia Giudiziaria è obbligata a comunicare i reati alla Procura della Repubblica, che con i Pubblici Ministeri svolge l'istruttoria extradibattimentale, ovvero le indagini preliminari. terminate le I.P. il Pubblico Ministero deve decidere, in base alle fonti di prova che ha raccolto, se promuovere l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, o chiedere l'archiviazione. In ogni caso il procedimento passa attraverso l'Udienza Preliminare presieduta da un Giudice che il Giudice per l'Udienza Preliminare G.U.P. il quale è anche il Giudice per le Indagini Preliminari G.I.P. cioè colui che durante le indagini preliminari emette le misure cautelari o coercitive ( custodiali come gli arresti in carcere ed arresti domiciliari o non custodiali come obbligo e divieto di dimora, obbligo di presentazione alla P.G. ecc) In ogni caso chi decide sia sulla richiesta di archiviazione che sulla richiesta di rinvio a giudizio è il G.U.P. La richiesta di archiviazione si può concludere con l'accoglimento, con il rigetto, o con l'attribuzione al P.M. di un periodo supplementare per espletare altre indagini. La richiesta di rinvio a giudizio si può concludere con l'emissione del decreto che dispone il giudizio o con il proscioglimento dell'eventuale imputato. Nel caso dell'emissione del decreto che dispone il giudizio il G.U.P. ordina la formazione del fascicolo per il dibattimento costituito dal decreto che dispone il giudizio e dagli atti non ripetibili (sequestri, sopralluoghi, accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 C.P.P.) Inizia quindi la fase dibattimentale. Come vedi è molto difficile che un Pubblico Ministero o un Giudice riesca ad archiviare/imboscare un procedimento in modo arbitrario, considerata la molteplicità di soggetti che ne hanno il controllo.
ordinanze di custodia cautelare sovrintende e quindi M. deve decidere se promuovere u.....
Originariamente Scritto da antogiann60
allora faccio un po di chiarezza. l'uff. di p.g. dovrebbe informarti della facoltà di essere avvisato della richiesta di archiviazione. a te poi la scelta se esercitare o meno la facoltà. Non è assolutamente necessario un avvocato per sporgere una querela o una denuncia. Basta rivolgersi ad un Uff. di P.G. ed esporre i fatti, l'Uff. di P.G. verbalizza le tue dichiarazioni, svolge istruisce la denuncia, fa gli accertamenti, sente le fonti testimoniali se ci sono ed inoltra la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. i Pubblico Ministero formula la qualificazione giuridica dei fatti, (cioè individua i reati ascrivibili ) ed inizia la fase delle indagini preliminari che ha una durata max. d 6 mesi ( un anno per alcuni reati più gravi ) prorogabili sino ad un max di due anni. L'Avvocato ti servirà se nel dibattimento e quindi successivamente, oltre ad ottenere la condanna del colpevole, tu vorrai anche costituirti parte civile, cioè vorrai essere risarcita dei danni biologici e morali causati dal reato. Lo potrai fare o costituendoti parte civile nel processo penale, ( ipotesi più conveniente per te e più sconveniente per l'imputato) oppure intraprendendo una causa civile separata dal processo penale. saluti Antonello
Questi i fatti!
Ho postato a titolo informativo per la comunità i seguenti quesiti:
1) Fratello confinante impedisce la recinzione del mio lotto.
2) Zie offrono iscrizione sulla lapide, fratello pretende rimborso!
3)Il primogenito è coerede? oppure proprietario dell'eredità?
4)Nipote affidato ai nonni paterni pretende concorso all'eredità!
5)Un comproprietario affitta al 50%, ma l'altro sfratta al 50%
6)Locazione appartamento in comproprietà occupato dalla badante ...
7)Prelievi post-decesso ma libretto trovasi nel feretro?
8)Indocumentabile finta vendita causa legge sulla privacy
Si tratta dello stesso soggetto e tutti i casi sono stati valutati da avvocati e foriani come infrazioni al c.p e c.c!
va aggiunto che nel caso nr. 1 i carabinieri chiamati sul posto dall'imprenditore per i necessari rilievi non sono intervenuti causa simultanea rapina in altro luogo.
Caso nr. 5 non sono intervenuti perchè non avevano una macchina a disposizione.
Sempre caso nr.5 (appropriazione indebita) hanno anticipato di 30 secondi la pattuglia neutrale del 112 da me richiesta per i rilievi di appropriazione indebita rimandandoli a casa, affermando che il personaggio "ovvero io" è conosciuto e il caso è di loro competenza, Il maresciallo di competenza ha dichiarato di inviare personalmente e questa volta per ufficio al P.M una querela ai miei danni.
Non so per quale motivo, ma finalmente servirà forse a dimostrare che l'appartamento in comproprietà è stato affittato arbitrariamente.
Sulla base di una denuncia eseguita tre mesi dopo la vicenda dall'aggressore stesso che contrariarmente a me ha avuto la dritta di citare l'articolo 408 sono ora io l'indagato non l'aggressore, quindi inpossibile costituirsi parte civile!
Le mie denuncie sono finite da due Giudici di pace differenti, l'uno non sa dell'atro caso, hanno bagatellizzato le aggressioni subite imputandole a semplici litigi familiari, il mio avvocato difensore afferma che difficilmente riuscirà a riunire i casi!
Il motivo del mio quesito prende le mosse da una lettera datata 08.12.2011 ( dopo 2 anni di trattative tra avvocati è la prima che ricevo) dall'avvocato della controparte, oltre alle ****. che riporta, ignorando completamente le prove e documentazione del sottoscritto, di particolare rilevo è l'indirizzo dello studio legale della controparte che,...... garda caso,...... è adiacente alla caserma dei carabinieri del paese.
Honì soit qui mal y pense!
Dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari "purtroppo senza data" evinco che:
Sono sottoposto ad indagini per i reati art.61 n.1, 612 co. II, 582-585 c.p.
e per il reato di cui agli art. 61 n.2 c.p., 4L. 110/75
Carissimo Antonello se hai interesse ti informo quando verrò processato e dove, nel frattempo ti invio moltissimi ringraziamenti per il Tuo contributo.
pagolino