xunmondomigliore

Membro Junior
Quando un amministratore condominiale si dimette è suo dovere contattare il nuovo amministratore suggeritogli al quale lasciare tutti gli incartamenti?
Questo è il caso (a mio avviso incredibile!):
"L'ex amministratore si è dimesso perchè ha capito che ci siamo resi conto......che era tutto a nero....quindi mi chiedo chissà che incartamenti avrà da presentare lei che ogni anno (per 3 anni) ci ha mandato solo un preventivo di spesa in semplicissima carta (il consuntivo mai visto).....mai fatta un'assemblea d'approvazione, per meglio dire mai fatta un'assemblea. .....anzi una l'ha fatta, quella di venerdì scorso nella quale ci ha comunicato le sue dimissioni....ci eravamo preparati a mandarla via ma ci ha anticipato....insomma ci abbiamo messo per svegliarci ma ci siamo svegliati!
Oltretutto in quel preventivo di spesa non ha mai fatto pagare nè il suo compenso, nè per i millesimi di proprietà a un condomino perchè ci ha detto che non ci stava.....con la conseguenza che ci ha spalmato la spesa a noi...
Tutto questo è avvenuto in tale contesto:
L'addetta alle pulizie delle scale è una condomina pagata a nero dall'amministratice a 10 euro l'ora....;
Quello della manutenzione dell'ascensore è un'altro condomino, proprietario di un appartamento e costruttore del palazzo.......è colui che ce l'ha messa davanti......;
Un altro condomino proprietario dell'appartamento sfitto è un suo amico....e non paga perchè non ci sta nessuno;
E' initile dire che per loro l'amministratice andava benissimo....".
Che possibilità c'è che un amministratore abusivo contatti un vero amministratore e per rilasciargli cosa?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L' amministratore non si dimette, ma è revocato o dall' assemblea che nomina un altro amministratore, o dal giudice che, su richiesta motivata da gravi irregolarità, nomina un amministratore giudiziale.

Il nuovo amministratore sostituisce quello decaduto in tutti i doveri, compiti, e responsabilità e si deve arrangiare per costruire l' amministrazione del condominio sulla base dei documenti che si ritrova a sua disposizione.
Per gli approfondimenti su questo argomento ti lascio il link che segue:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Passaggio delle consegne tra amministratori di condominio
 

romrub

Membro Ordinario
L'amministratore ha tutto il diritto di dimettersi, ha solo l'obbligo di rimanere in carica fino al subentro di quello nuovo.
Quello nuovo, lo deve eleggere il condominio, quindi dovete contattare uno o più candidati (che vi accettino) e sulla base del confronto delle varie offerte, e delle prestazioni indicate nelle stesse, fare una oculata scelta.
Dopo la nomina, sarà il nuovo amministratore a contattare quello dimissionario, per farsi dare la documentazione pregressa.
Dall'analisi di detta documentazione, potete decidere eventuali rivalse sul precedente amministratore, sempre che ne valga la pena, e che i fatti siano documentati, e facilmente dimostrabili.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L'amministratore ha tutto il diritto di dimettersi, ha solo l'obbligo di rimanere in carica fino al subentro di quello nuovo.

Più precisamente è opportuno scrivere che l' amministratore ha il diritto di chiedere di essere revocato dall' assemblea.
Quando ciò avviene l' amministratore rimane in carica in prorogatio, fino a che un' altro amministratore non viene nominato.
Per altri approfondimenti su questo argomento ti lascio il link che segue:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Amministratore condominiale in prorogatio
 

romrub

Membro Ordinario
Non ho dottrina da opporti, ma penso che non esista incarico dal quale non ci si possa dimettere (anche il papa lo può fare); non concordo neanche sul fatto che debba richiedere di essere revocato dall'assemblea, perchè in tale caso fino alla decisione dell'assemblea, non sarebbe in prorogatio, ma a pieno titolo, e dovrebbe compiere tutti gli atti conseguenti all'incarico, e non solo quelli della normale amministrazione.
In pratica sostieni, che in assenza di revoca da parte dell'assemblea, la sua volontà di cessare dall'incarico, non ha alcuna rilevanza, e che persistendo tale comportamento da parte del condominio, debba ricorrere all'autorità giudiziaria per interrompere il rapporto non voluto, o tenerselo a vita.
Mi risulta che sia prevista solo la nomina per via giudiziaria dell'amministratore, ma su richiesta di un condomino. Ciao.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
in assenza di revoca da parte dell'assemblea, la sua volontà di cessare dall'incarico, non ha alcuna rilevanza, e che persistendo tale comportamento da parte del condominio, debba ricorrere all'autorità giudiziaria per interrompere il rapporto non voluto, o tenerselo a vita.

E' esattamente così. Per assurdo che sia (e la legge spesso è assurda), questa è la situazione.
 

romrub

Membro Ordinario
Non voglio sembrarti puntiglioso, ma anche nella sentenza trovata nel link che mi hai segnalato, si parla di amministratore dimissionario.
Rientrando nell'argomento, la cosa è piuttosto confusa, in quanto trovo logica la tua posizione, in realzione al dovere di mantenere la funzione fino ad un subentro, però se vai alle disposizione di attuazione del CC, il 65 recita "Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini .. ecc.", al 66 invece compare "....in mancanza dell'amministratore .... ecc.".
Ma con il meccanismo che una volta nominato l'amministratore deve tenere il posto fini alla sostituzione, situazioni del genere non dovrebbero mai verificarsi (se non appena costituito il condominio e nell'attesa della prima nomina di un amministratore), ma per qualsiasi causa va oltre a questo specifico impedimento. Ciao.
 

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