L' articolo 1123, comma 3, del Codice Civile, stabilisce che se in un edificio vi sono impianti destinati a servire solo una parte dell' intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico solo dei condòmini che ne traggono utilità.
Da questa norma la giurisprudenza ha ritenuto, in materia di impianto di riscaldamento, che "ove nell' edificio condominiale vi siano locali (Come cantine e box) non serviti dall' impianto di riscaldamento centralizzato, i condòmini titolari soltanto della proprietà di questi locali, non sono contitolari dell' impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè di un collegamento strumentale, materiale e funzionale all' uso o al servizio di questi beni.
Pertanto, venendo meno il presupposto per l' attribuzione della proprietà comune dell' impianto, viene meno anche l' obbligazione propter rem di contribuire alle spese per la conservazione dello stesso (Cassazione Civile, seconda sezione, 27 gennaio 2004 n. 1420).
E' evidente, però, che prima di applicare questa giurisprudenza è necessario accertarsi che i millesimi utilizzati per la suddivisione della spesa di dispersione siano effettivamente quelli stabiliti per la proprietà, e non una tabella appositamente predisposta per la suddivisione delle spese di riscaldamento.