volevofareildams

Nuovo Iscritto
Buon giorno a tutti.

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 della legge 392 del 78 la durata della locazione commerciale non può essere inferiore a sei anni.

Il comma 5 dello stesso art 27 da la facoltà alle parti di stipulare un contratto di locazione comm. di durata più breve, "qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio".

Orbene, è possible stipulare un contratto di locazione commerciale con una durata inferiore ai 6 anni, nel caso di immobile adibito ad una normalissima attività commerciale? (nella specie vendita di articoli da regalo?)

E poi, cosa si intende per "carattere transitorio dell'attività commerciale"?

Grazie a tutti per le eventuali risposte e buona giornata.
P.s. Bel forum!:ok:
 

giomar

Membro Attivo
Se puo' esserti utile come situazione, io anni fa ho affittato un locale commerciale ad un partito politico in occasione dei una campagna elettorale che terminava il giorno delle votazioni. In questo caso si puo' parlare di "carattere transitorio". Non credo che tu possa usufruire di questo per un negozio di articoli da regalo a meno che non si tratti di una mostra promozionale con un inizio ed un termine ben precisi
 

volevofareildams

Nuovo Iscritto
Buon pomeriggio.
Una domanda sempre sulla durata del contratto di locazione commerciale.
Posso inserire nel contratto questa clausola?:
La locazione avrà la durata di anni sei (6) con decorrenza dal e scadenza al . A tale scadenza il presente contratto si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo di durata ed alle medesime condizioni, salvo disdetta, da una delle parti all’altra, da darsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dodici (12) mesi prima della predetta scadenza.
Lo stesso contratto comunque non potrà rinnovarsi successivamente alla ulteriore scadenza.
Il locatore concede ai conduttori il diritto di prelazione, entro i successivi dodici (12) mesi dalla scadenza qualora intenda locare il detto immobile per le medesime attività. A tal fine il locatore dovrà inoltrare al conduttore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia dell’offerta ricevuta, comprensiva dell’indicazione del nominativo del locatario, canone, durata, ecc..

Grazie mille e buon fine settimana.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Lo stesso contratto comunque non potrà rinnovarsi successivamente alla ulteriore scadenza.
Io metterei anche la data di questa ulteriore scadenza.
Così concepito credo che il contratto sia regolare, mi informerei però se con un contratto siffatto il conduttore abbia o meno diritto alla buonuscita (18 mensilità, non proprio noccioline). Se il tuo intento è solo quello di riaffittare dopo i 12 anni ad un prezzo maggiore è bene tenere conto di questa eventualità.
 

giomar

Membro Attivo
Buon pomeriggio.
Una domanda sempre sulla durata del contratto di locazione commerciale.
Posso inserire nel contratto questa clausola?:
La locazione avrà la durata di anni sei (6) con decorrenza dal e scadenza al . A tale scadenza il presente contratto si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo di durata ed alle medesime condizioni, salvo disdetta, da una delle parti all’altra, da darsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dodici (12) mesi prima della predetta scadenza.
Lo stesso contratto comunque non potrà rinnovarsi successivamente alla ulteriore scadenza.
Il locatore concede ai conduttori il diritto di prelazione, entro i successivi dodici (12) mesi dalla scadenza qualora intenda locare il detto immobile per le medesime attività. A tal fine il locatore dovrà inoltrare al conduttore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia dell’offerta ricevuta, comprensiva dell’indicazione del nominativo del locatario, canone, durata, ecc..

Grazie mille e buon fine settimana.

No, il proprietario non puo' disdire il contratto dopo i primi 6 anni a meno che il locale non serva per una sua attivita' (cosa che poi dovra' fare e non dovra' essere la stessa esistente) o per un attivita' di un suo parente (ora non ricordo il grado di parentela). Qualsiasi scrittura diversa e' nulla
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Questa clausola è in contrasto con quanto disposto dalla L. 392/78.

In effetti non è previsto che il contratto scada automaticamente dopo i 6+6 anni. Nel caso in cui il locatore, per avere la disponibilità del locale, debba dare disdetta 12 mesi della scadenza dei 12 anni dovrà quindi corrispondere una buonuscita pari a 18 mensilità. E' così?
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Così intendo dalla lettura dell' art. 34 :
Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. omissis...:daccordo:
 

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