basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Comprendo ma dissento sul definirlo un problema morale. La verità è che effettivamente tale situazione danneggia i rapporti con il resto del condominio, svaluta l'intero caseggiato, in sostanza si traduce in una progressiva perdita economica, salvo appunto rovesciare la situazione e "compartecipare" all'impresa.

Ritorna quindi ad essere un problema economico. Certo un conto è non sapere , altro rimanere indifferenti o addirittura convinti del buon affare (che non si rivelerà tale)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non c'è favoreggiamento SE non si trae guadagno dall'affitto.
scusa ma non ti ho capito. Io, proprietario, sottoscrivo un contratto di affitto, regolare, relativamente ad un appartamento a persona terza; la pigione che questa persona mi paga non è un guadagno?
Discorso è il discorso: "fai questo lavoro, io ti affitto il mio appartamento per lavorare". Questo è istigazione. Oppure "fai questo lavoro? ti affitto il mio appartamento dove andare" Questo è favoreggiamento.
 

Aidualc

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Probabilmente @Luigi Criscuolo intendeva "diverso è il discorso"

CASO 1: il locatore affitta un appartamento. Poi si scopre che dentro l'inquilino svolge il mestiere più antico del mondo. Il locatore percepisce un canone di locazione, con legale contratto, ma non percepisce utili sull'attività dell'inquilino. Quindi NON C'E' FAVOREGGIAMENTO.
Penso che la mancanza di favoreggiamento esista anche se il locatore già conosce l'attività che si andrà a svolgere e non percepisce utili da quella attività, ma solo il canone dovuto.

CASO 2: il locatore guadagna sugli affari (leciti, perchè non esiste il reato di prostituzione) dell'inquilino: FAVOREGGIAMENTO

Poi concordo anche con @basty , certo non è il massimo, perché nel caseggiato si crea molto probabilmente disturbo e via vai e probabile svalutazione del contesto abitativo tutto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Probabilmente @Luigi Criscuolo intendeva "diverso è il discorso"
esatto.

Favoreggiamento secondo me vuol dire favorire, agevolare una attività. Nel caso specifico delle prestazioni sessuali la legge Merlin mi sembra che non vieti la prostituzione ma vieti l'adescamento, il favoreggiamento, lo sfruttamento e l'induzione a tale attività.
Ora il significato di queste attività complementari mi sembra che stia cambiando infatti tu scrivi:
Il locatore percepisce un canone di locazione, con legale contratto, ma non percepisce utili sull'attività dell'inquilino. Quindi NON C'E' FAVOREGGIAMENTO. Penso che la mancanza di favoreggiamento esista anche se il locatore già conosce l'attività che si andrà a svolgere e non percepisce utili da quella attività, ma solo il canone dovuto.
scusa se io percepisci soldi dalla mera attività di meretricio senza una ragione questo non è favoreggiamento ma una forma di estorsione, oppure, nel migliore dei casi, una donazione, almeno così io penso. Tanto è vero che per i "protettori" si configurano i reati: induzione, sfruttamento mentre il favoreggiamento viene aggiunto se questo procura il posto dove la sua protetta possa effettuare gli incontri.
Il problema della interpretazione della legge secondo me è l'aspetto più spinoso: posso citare un fatto:
a) (fatto attorno agli anni'65/'70) i proprietari dei terreni che avevano le capezzagne che si affacciavano sulle strade provinciali attorno a Milano sono stati costretti a sbarrare gli ingressi perché le "signorine" che esercitavano lungo le provinciali per effettuare le loro prestazioni le usavano per infilarsi nei campi con la macchina dei "clienti" , sopratutto se coltivati a granturco o a girasole, ed erano stati accusati dai pubblici ministeri di "favoreggiamento" anche se non percepivano nulla per queste "intrusioni" ma solo perché non denunciavano la violazione continuata della loro proprietà privata.
Mi ricordo che finì pure sul giornale il fatto che una delegazione di prostitute si recò dal questore di Como perché, costringendo i proprietari dei campi a chiudere le capezzagne, praticamente aveva impedito loro di "lavorare".
A questo punto mi piacerebbe che mi facessi un caso di favoreggiamento, oppure è un reato che non esiste.
Chissà @Antonio Abiuso che è avvocato di lungo corso cosa ne pensa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema della interpretazione della legge

Non è nemmeno concepibile che al locatore venga attribuita resonsabilità su "presunte" attività condotte dal locatario nella propria abitazione.

Il "favoreggiamento" non coincide con il lecito "negozio" intercorso per la locazione.
Solo in via presuntiva potrebbe diventare "sospetto" una locazione a canone ben superiore a quelli di zona.
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so se sia effetto della medesima ordinanza. Ma percorrendo una circonvallazione alberata, fiancheggiata da capannoni e campi, mi ha spesso colpito vedere i pochi campi coltivati rimasti, completamente cintati con una rete metallica piuttosto alta, con tanto di cancello di ingresso. Immagino il costo. Inutile dire quali stabili presenze stazionino lungo quel vialone, giorno e presumo notte.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
ed erano stati accusati dai pubblici ministeri di "favoreggiamento"

"Braccia" tolte al lavoro vero.

Ps.
Completa la storia: com'è andata a finire?


Ps 2

Il "favoreggiamento" non coincide con il lecito "negozio" intercorso per la locazione.
Solo in via presuntiva potrebbe diventare "sospetto" una locazione a canone ben superiore a quelli di zona.

L’affitto e la messa a disposizione, a chi esercita il meretricio, di un appartamento, la sussistenza del reato è stata esclusa in ipotesi di locazione a prezzo di mercato, anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione, richiedendosi, per la configurabilità del reato, oltre al mero godimento dell’immobile, anche prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio
Corte di Cassazione Sez. 3, n. 33160 del 19/2/2013, Bertini, Rv. 255893.
Nello stesso senso, Sez. 3, n. 28754 del 20/3/2013, Paltracca, Rv. 255593; Sez. 3, n. 7338 del 4/2/2014, P.G. in proc. Binazzi, Rv. 259747; Sez. 3, n. 4571 del 19/10/2017 (dep. 2018), G, Rv. 272259; Sez. 3, n. 23851 del 28/2/2018, Rv. 273043
).

Ipse dixit
 

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