ripropongo con "un copia ed incolla" di un mio post del 2010. Dimostra quanto vado dicendo; ossia bisogna leggere i verbali precedenti.
IL MIO PARERE SINTETIZZANDO: IL DISSENSO SULLE LITI IN CONDOMINIO
La domanda che ci si pone in genere è questa: se il condominio è stato citato davanti al giudice come nel caso , le spese legali relative alla vertenza devono essere sostenute solo dai condomini che hanno votato per resistere o devono essere imputate a tutti in quanto la decisione di resistere è il risultato di una decisione assembleare adottata a maggioranza?
Il dissenso di un condomino dalle liti è regolato dall’articolo 1132, codice civile ( come ben riferito da Gatta ) che riporto precisamente perchè di facile comprensione anche ai non addetti ai lavori :
«qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. - ( n.d.r. in caso sfavorevole) il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».
In conclusione :
Ipotesi 1 -Il dissenziente sostiene le spese della causa , ma ha diritto al rimborso se il condominio perde.
Ipotesi 2 -Se il condominio vince e il dissenziente ne trae vantaggio concorre a quella parte di spese che non è stato possibile recuperare nella causa: succede infatti talvolta che l'avvocato costi 4000 euro e in caso di vittoria il giudice ne liquidi solo 3000 che verranno così ' versate dal soccombente al condominio vittorioso ; Risultato sulla perdita di 1000 euro deve concorre anche il dissenziente:
In definitiva il dissenziente
-avrà a monte partecipato (provvisoriamente ) alla spesa di 4000 pro-quota,
-beneficierà di un accredito di 3000 pro-quota ,
-resteranno a suo carico 1000 pro-quota
----------------------------------------
Pertanto occorre verificare nei bilanci precedenti se tale spesa le è stata provvisoriamente addebitata o meno. IN funzione di questa informazione saprà regolarsi circa la sua posizione che è la stessa che erediterà il possibile acquirente
IL MIO PARERE SINTETIZZANDO: IL DISSENSO SULLE LITI IN CONDOMINIO
La domanda che ci si pone in genere è questa: se il condominio è stato citato davanti al giudice come nel caso , le spese legali relative alla vertenza devono essere sostenute solo dai condomini che hanno votato per resistere o devono essere imputate a tutti in quanto la decisione di resistere è il risultato di una decisione assembleare adottata a maggioranza?
Il dissenso di un condomino dalle liti è regolato dall’articolo 1132, codice civile ( come ben riferito da Gatta ) che riporto precisamente perchè di facile comprensione anche ai non addetti ai lavori :
«qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. - ( n.d.r. in caso sfavorevole) il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».
In conclusione :
Ipotesi 1 -Il dissenziente sostiene le spese della causa , ma ha diritto al rimborso se il condominio perde.
Ipotesi 2 -Se il condominio vince e il dissenziente ne trae vantaggio concorre a quella parte di spese che non è stato possibile recuperare nella causa: succede infatti talvolta che l'avvocato costi 4000 euro e in caso di vittoria il giudice ne liquidi solo 3000 che verranno così ' versate dal soccombente al condominio vittorioso ; Risultato sulla perdita di 1000 euro deve concorre anche il dissenziente:
In definitiva il dissenziente
-avrà a monte partecipato (provvisoriamente ) alla spesa di 4000 pro-quota,
-beneficierà di un accredito di 3000 pro-quota ,
-resteranno a suo carico 1000 pro-quota
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Pertanto occorre verificare nei bilanci precedenti se tale spesa le è stata provvisoriamente addebitata o meno. IN funzione di questa informazione saprà regolarsi circa la sua posizione che è la stessa che erediterà il possibile acquirente