effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera a tutti,
ho un quesito nuovo nuovo...e siccome anche stavolta non ho modo di avere "parametri di confronto" chiedo ai luminari del FORUM

un anziano in pensione, ha effettuato normale registrazione di scrittura privata per Comodato d'uso gratuito di un appenzamento di terreno (dove c'è anche una regolare casetta con acqua e luce per attrezzi agricoli) a suo nipote maggiorenne (28 anni) ..... senza alcuna restrizione...anzi con possibilità di sfruttamento del terreno anche dal punto "economico" (affitto/utilzzo del terreno per colture/ecc ...c'è una lista...)

il nipote, è riuscito ad affittare questo appezzamento ad una società che si occupa di "gonfiabili per bambini" : quindi dal venerdì alla domenica, questo terreno rende "parecchio" (circa 350€ a settimana al nipote)....le spese di corrente elettrica e acqua sono irrisorie e comunque "fissate a 50€/mese"

questo anziano si chiede : chi deve "dichiarare" le entrate...anche se viene "pagato il giovane" ?

...gli hanno detto che, in caso di comodato d'uso....deve essere SEMPRE comunque il proprietario a dichiarare le eventuali entrate...anche se NON percepisce nulla dall'attività : E' VERO ?
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
C'è una scrittura registrata o no?
Lo sfruttamento è a beneficio del comodatario?
Il contratto (se c'è) con i gonfiabili chi l'ha sottoscritto?
Mi sembra che non sia possibile che l'anziano paghi per qualcosa che non percepisce e che magari non è stato neanche informato.

A valle dico che il contratto di comodato può avere una scadenza o meno, e può essere sempre richiesta la restituzione del bene, quindi se alla fine (ma la credo poco probabile) il proprietario dovrà pagare le tasse, si riprende il bene e anche l'affitto sul terreno.
Luigi
 

phederic

Nuovo Iscritto
mi risulta che il reddito derivante da una proprietà ceduta in uso gratuito deve comunque essere considerato in capo al proprietario del bene.. c'era anche un chiarimento in proposito dell'agenzia delle entrate dovresti trovarlo su google..
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
…….anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, al proprietario dell’immobile ………
http://www.asppiroma.it/Agenzia delle Entrate risoluzione 394 del 22 ottobre 2008.pdf
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
non si parla di "reddito di fabbricato" non si parla di "contratto di locazione"

si parla di " comodato di uso gratuito" ecc..ecc - tra anziano e giovane

e si parla di "utilizzo del suolo per..." (nessuna cessione di proprietà ma solo di uso-provvisorio) - tra giovane e .... mangiafuoco
 

raflomb

Membro Assiduo
COMODATO: SE IL COMODATARIO AFFITTA IL REDDITO FA CAPO AL COMODANTE PROPRIETARIO
Con risoluzione n. 394 del 22 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il principio secondo cui il reddito derivante dalla locazione di un immobile, ancorché percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario (comodante) e non all’utilizzatore (comodatario).
Tale principio, già peraltro ribadito in un precedente orientamento (risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008), è stato formulato in risposta ad uno specifico interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d'uso alla moglie, la quale, intende, a sua volta, locare parzialmente l’immobile.

In relazione alla disciplina della fattispecie prospettata dall’istante ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia ha osservato che i redditi fondiari, così come disposto dall’art. 26 del Tuir, “(…) concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33 (imputazione del reddito agrario), per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso”.

Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce in capo all’utilizzatore dell’immobile la titolarità del reddito fondiario, in quanto il comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del c.c., è, per sua natura, un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali”, che fa nascere, a favore del comodatario, un mero diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un diritto reale.

Ne deriva, pertanto, che, nel caso prospettato dal contribuente, il reddito percepito a seguito della locazione, deve essere imputato al proprietario, e dichiarato nel quadro RB (redditi dei fabbricati), del modello di dichiarazione Unico, anche nell’ulteriore caso in cui il comodatario stipuli , quale locatore, un contratto di locazione.

L’Agenzia, ribadisce, infatti, che, anche in tale ultima ipotesi, la titolarità del reddito fondiario non viene mai trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, con la conseguenza che, ai fini fiscali, il dichiarante è in ogni caso il titolare del diritto reale (proprietario, enfiteuta, usufruttuario etc.).
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
mi potete dettagliare ?

"reddito fondiario" ...sarebbe qualunque forma di reddito che viene generato dal/attraverso il fondo?

oppure riguarda il solo "affitto del fondo" (quindi trasferimento di proprietà....) ?
 

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