ralf

Nuovo Iscritto
ciao a tutti,un quesito per gli esperti tecnici del forum che ringrazio in anticipo...Dopo aver fatto dei lavori in casa presentando una DIA,un vano dimezzato creando un secondo bagno,occorre poi chiedere un certificato di agibilità?
 

paolodm

Membro Attivo
Mi permetto di dissentire dall'opinione del collega. A mio parere l'agibilità va richiesta eccome, soprattutto in virtù del fatto che è stato creato un nuovo servizio igienico.
La richiesta va fatta, come previsto dall’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.
Saluti a tutti.
geom. Paolo De Marco
 

romina

Nuovo Iscritto
salve
op ho fatto una proposta d acquisto x un appartamento in milano in cui il proprietario attuale ha allargato la cucinetta di circa 20 cm non dichiarandolo al catasto.l accordo è che lo faccio io se mi fa uno 'sconto'..lagenzia mi ha detto che ci vorranno sui 500 euro...potrebbe essere vero? e com è la procedura?
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Piu' preciso entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa ;) ;) .
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
mi dispiace contraddirti, (mi riferisco al collega De Marco)

l'art. 24 del D.P.R. 380/2001, recita:

"1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
"

da questo si evince il fatto che la richiesta di agibilita' va fatto soltanto in sede di variazione essenziale di requisito igienico-sanitario(in questo caso)e praticamente soltanto quando viene incrementato il carico inquinante dell'unità immobiliare; questo succede per esempio quando in sede di ristrutturazione edilizia aumentano le unita' immobiliari, che avranno, conseguenzialmente impianti separati e autonomamente inquinanti.

saluti e buon lavoro
 

paolodm

Membro Attivo
Caro collega,
per me la creazione di un nuovo servizio igienico è una variazione essenziale ed è sicuramente una variazione che modifica le condizioni di igiene, salubrità e degli impianti installati.
Comprendo che tu possa avere parere diverso, ma a questo punto mi sa che chi ha fatto la domanda potrà togliersi il dubbio soltanto andando al comune, oppure chiedendo al tecnico che gli ha seguito la DIA.
Saluti
geom. Paolo De Marco
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
vero, alla fine purtroppo è che le leggi vengono seguite sul territorio nazionale, con "consuetudini" diverse anche da comune a comune (mi è capitato parecchie volte come penso anche a te) figuriamoci da regione a regione!

saluti e buon lavoro
 

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