Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente
causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Eh, devo rettificare quello che ho scritto, Nemesis ha osservato che l'amministratore cesserà gli addebiti al VECCHIO proprietario solo quando riceverà COPIA AUTENTICA dell'atto notarile di compravendita...!!!
Quindi una dichiarazione, seppur fatta, firmata e timbrata dal notaio, a quanto pare non ha alcun valore per porre fine all'addebito delle spese condominiali in capo al VENDITORE...!
A essere precisi Nemesis parla di "obbligazione solidale", ossia, finché l'amministratore non riceve COPIA AUTENTICA dell'atto di compravendita, SIA IL COMPRATORE CHE IL VENDITORE, in solido, sono riconosciuti come debitori dei contributi condominiali.
In capo al venditore cesserà ogni addebito solo quando consegnerà COPIA AUTENTICA del rogito all'amministratore di condominio.