Achmer

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, qualcuno può aiutarmi a chiarirmi le idee in merito a questa situazione ( Gli importi sono solo a titolo semplificativo).


A e B unici eredi legittimi di "C".

"C " a un patrimonio rimanente in denaro alla morte di € 5 sul conto.

Quando in vita "C " aveva dato ad A e B € 150 in denaro tramite bonifici (50% a testa ma senza donazione fatta davanti a notaio). €75 di questi € 150 dati con causale "prestito infruttifero" ma in assenza di condizione di restituzione mentre gli altri €75 sempre con bonifici ma senza causale "prestito ".quindi in totale, alla morte di "C", tra rimanente e dato in vita sotto le forme di cui sopra.. €155.

Alla morte di "C" un parente "D" (né legittimo né legatario) pubblica un testamento di "C" (fatto prima del passaggio di denaro di cui sopra)dove "C" lascia a "D" la quota disponibile e impugna i €150 sostenendo che non possono essere considerate donazioni in quanto non fatte davanti a notaio e inoltre che il prestito deve tornare nel calcolo della massa ereditaria. In sintesi "D" chiede 1/3 dei €155 ossia poco più di € 50. La mi domande è molto semplice... Se "C" volesse essere sicuro che alla sua morte i €150 dati ad A e B non possano essere contestati da "D" , potrebbe "C" fare un testamento più recente di quello presentato da "D"scrivendo genericamente che lascia tutti i suoi " beni mobili ed immobili" ad "A" e "B" oppure che lascia la quota disponibile a A e B? Un testamento così fatto in caso "D" conestasse i bonifici fatti in vita da "C" sarebbe imputabile all intero patrimonio di €155 (soldi dati in vita + rimanenti alla morte) oppure solo sui restanti €5 rimasti dopo la morte di "C"? Di fatto l intento di "C" sarebbe garantire , tramite testamento, che quella parte di soldi della disponibile che potrebbe essere contestata da "D" (€ 50 circa) restino ad A e B insieme ai restanti € 105.

In ultimissima, il famoso prestito infruttifero di € 75 senza condizioni torna nel calcolo della massa ereditaria di "C" alla sua morte o viene considerata come una donazione indiretta? Ho cercato di semplificare il più possibile Spero di essere stata chiara
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
potrebbe "C" fare un testamento più recente di quello presentato da "D"
Sì, se fosse ancora in vita. ;)
il famoso prestito infruttifero di € 75 senza condizioni torna nel calcolo della massa ereditaria di "C" alla sua morte o viene considerata come una donazione indiretta?
Un bonifico fatto al donatario è una donazione diretta. In ogni caso, tutte le donazioni (dirette e indirette) rientrano nella riunione fittizia.
 

Achmer

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sì, se fosse ancora in vita. ;)

Un bonifico fatto al donatario è una donazione diretta. In ogni caso, tutte le donazioni (dirette e indirette) rientrano nella riunione fittizia.
Grazie. mi pare quindi di capire che non è necessario che "C" nel testamento più recente faccia riferimento specifico a tutti i bonifici (prestiti o altro) ma è sufficiente una descrizione generica come quella che ho indicato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
"C" nel testamento più recente...
Può disporre come crede della sua quota disponibile.
Ma non potrà impedire che tutte le sue donazioni - quelle valide - (*), rientrino nella riunione fittizia: avranno in ogni caso impatto sul calcolo della porzione disponibile e, quindi, sull’eventuale lesione della quota riservata ai legittimari.
(*) per le donazioni nulle per mancanza della forma prescritta, la relativa somma diverrà oggetto di un credito del de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, ex art. 724, secondo comma, c.c.
 

Achmer

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Può disporre come crede della sua quota disponibile.
Ma non potrà impedire che tutte le sue donazioni - quelle valide - (*), rientrino nella riunione fittizia: avranno in ogni caso impatto sul calcolo della porzione disponibile e, quindi, sull’eventuale lesione della quota riservata ai legittimari.
(*) per le donazioni nulle per mancanza della forma prescritta, la relativa somma diverrà oggetto di un credito del de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, ex art. 724, secondo comma, c.c.
Grazie.Mi è chiaro che le quote di legittima non posso essere lese ma in presenza di un testamento di terzi e nella malaugurata ipotesi che le donazioni siano nulle (anche per motivi diversi dalla forma ad esempio) come si pone la situazione? Nella fattispecie credo che un testamento di "C" sia necessario per tutelare i due legittimari " a " e "b " per quanto riguarda la quota disponibile. Se ho interpreto bene è così.ció che non mi è chiaro è ciò che deve essere indicato nel testamento. senza entrare troppo nel dettaglio il testatore dovrebbe entrare nel merito dei bonifici fatti in vita? oppure è sufficiente una disposizione "generica" ma completa di tutto il suo patrimonio (ne avevo scritti due a titolo di esempio). Scusa ma su certe questioni sono terra terra.in altre parole..disastrosa 😄
 

Achmer

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
la quota disponibile è di 1/3 del patrimonio ricostruito sia se sono entrambi figli o sono coniuge superstite e un figlio. Però nel secondo caso il valore del diritto di abitazione della casa coniugale grava sul valore della quota disponibile.

Quindi se uno muore con patrimonio zero (ipotesi di scuola) e avendo fatto donazioni dirette e indirette ai 2 unici eredi legittimi mentre era in vita , un eventuale terzo (il sig.Rossi )in possesso di testamento (non legatario) dove il decuis dispone a favore di Rossi di tutto il suo patrimonio ( ad esempio scrivendo lascio tutti i miei beni a Rossi), si ricostruisce il matrimonio delle donazioni fatte in vita e la parte disponibile di questa viene data a Rossi?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi se uno muore con patrimonio zero (ipotesi di scuola) e avendo fatto donazioni dirette e indirette ai 2 unici eredi legittimi mentre era in vita ,
non è colpa mia se il nostro ordinamento prevede la ricostruzione del relictum del de cuius.
In Italia abbiamo due tipi di successione: quella legittima e quella testamentaria. Chiunque sia il detentore di un testamento quando il testante muore deve portarlo da un notaio per la sua pubblicazione.
Sai quale è il problema? Il problema è che chi fa testamento spesso non sa quali sono le regole che regolamentano le volontà testamentarie.
 

Achmer

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
non è colpa mia se il nostro ordinamento prevede la ricostruzione del relictum del de cuius.
In Italia abbiamo due tipi di successione: quella legittima e quella testamentaria. Chiunque sia il detentore di un testamento quando il testante muore deve portarlo da un notaio per la sua pubblicazione.
Sai quale è il problema? Il problema è che chi fa testamento spesso non sa quali sono le regole che regolamentano le volontà testamentarie.
grazie.concordo.in Italia in pochi sanno come funziona la cosa. In riferimento alla successione, un legittimario in possesso di testamento può decidere di fare successione legittima o testimentaria a suo piacimento?intendo dire non è obbligato a fare quella testamentaria solo perché il testamento è stato pubblicato?!
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
un legittimario in possesso di testamento può decidere di fare successione legittima o testimentaria a suo piacimento?
No. Chi è in possesso di un testamento, dopo la morte del testante, deve portarlo obbligatoriamente da un notaio per la sua pubblicazione pena incorrere nelle sanzioni e nelle pene previste dall'art. 490 del c.p. .
La presenza del testamento obbliga i chiamati alla eredità a presentare la dichiarazione di successione testamentaria per tutti i beni citati nel testamento. Ciò a meno che i chiamati rinuncino alla eredità, rinuncia che deve essere fatta per atto pubblico presso un notaio o presso la Cancelleria del Tribunale dove si è aperta la successione.
Se ci fossero altri beni di proprietà del de cuius dei quali il testante non ha dato alcuna indicazione, per quei beni si apre la successione legittima.
 

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