Un immobile si può ricevere, oltre che per atto di compravendita e successione, anche per donazione.
La donazione è un atto di liberalità a titolo gratuito, su cui naturalmente occorre comunque pagare le imposte.
Il calcolo per determinare l'ammontare delle imposte è praticamente identico a quello delle successioni, con l'aliquota che cambia a seconda del grado di parentela intercorrente tra donante e donatario.
Ecco la tabella per calcolare l'aliquota dell'imposta sulla donazione:
4% per il coniuge ed i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000,00 di euro
6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro
6% sul valore totale per tutti gli altri parenti fino a quarto grado se affini in linea retta o fino al terzo grado se affini in linea collaterale
8% sul valore totale per tutte le altre persone
Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap riconosciuta secondo la legge 104/92, l'imposta sarà dovuta solo sulla parte di valore eccedente € 1.500.000,00.
Anche nel caso della donazione, così come avviene per la successione, vanno versate anche:
l'imposta ipotecaria, pari al 2% del valore dell'immobile
l'imposta di registro, pari all'1% del valore dell'immobile
Se però sussistono i requisiti per ottenere le agevolazioni "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sipagano nella misura fissa di € 168,00 ciascuna.
saluti
jerry48