andrea78

Nuovo Iscritto
Buonasera.

La mia domanda è la seguente: è possibile realizzare una donazione indiretta (ad es. di immobile) con riserva di usufrutto? Ad esempio: i genitori versano sul conto del figlio una somma di denaro per l'aquisto di un immobile; si prevede che nell'atto di compravedita il figlio risulti nudo proprietario del bene ed i genitori usufruttuari a vita...
Oppure per tale fattispecie occorre necessariamente l'atto pubblico?
Inoltre chiedo un chiarimento: i coefficienti basati sull'età dell'usufruttuario a vita determinano anche la percentuale che lo stesso deve pagare (e la restante di conseguenza a carico del nudo proprietario) all'atto d'acquisto o servono solo per la determinazione della rendita catastale? Su tale aspetto ho le idee un pò confuse.
Grazie per il possibile chiarimento.
 
L

Loretta Grazia

Ospite
La donazione del denaro deve risultare da atto pubblico, anche sullo stesso atto di acquisto dell'immobile. I coefficienti basati sull'età dell'usufruttuario si utilizzano anche per determinare la quota del prezzo di acquisto a carico del'usufruttuario. Ciao, buona serata
 

andrea78

Nuovo Iscritto
Grazie per la risposta...tuttavia questo tipo di donazione non è ascrivibile alla fattispecie "donazioni indirette", quindi esenti dall'obbligo di forma dell'atto pubblico? Se non sbaglio la Cassazione equipara il caso in cui il genitore adempia ai pagamenti per l'acquisto di immobile da intestare al figlio al caso in cui il medesimo mette a disposizione del figlio una somma di denaro per l'acquisto del bene...in pratica in entrambe i casi l'intento è racchiuso implicitamente nell'atto pubblico di compravendita. Inoltre, anche se consigliato ai fini di maggiore trasparenza, non ho trovato alcuna legge che obblighi di indicare nell'atto di compravendita, la provenienza della "provvista di denaro" con cui è stato effettuato l'acquisto. Certamente, ai fini fiscali è da preferire l'indicazione in atto, tuttavia ciò non esclude controlli sulla effettiva provenienza del denaro. Quindi a mio parere (almeno ai fini fiscali) ha rilevanza la tracciabilità inerente i flussi di denaro (es. bonifici); gli stessi se utilizzati (attraverso il figlio) "totalmente" per l'acquisto dell'immobile possono fungere da "prova" della "liberalità" alla base della "donazione indiretta".
Vorrei la Sua opinione.
Grazie.
 

mimma

Nuovo Iscritto
mi scusi se sono semplicistica ma perchè non compra direttamente lei e nell'atto si detiene l'usufrutto e la nuda proprietà a suo figlio? in questo caso risulta implicitamente la donazione senza il bisogno di un atto publico, per la tassazione resta identica alla precedente, cioè ripartita in ordine all'età dell'usufruttuario.
le cose più semplici sono le miliori
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
Grazie per la risposta...tuttavia questo tipo di donazione non è ascrivibile alla fattispecie "donazioni indirette", quindi esenti dall'obbligo di forma dell'atto pubblico?.

Infatti dire che "la donazione del denaro deve risultare da atto pubblico" non è esatto. Le donazioni indirette (cioè l'utilizzo di negozi diversi dalla donazione per far conseguire ad un certo soggetto un aumento patrimoniale) sono riconosciute dall'ordinamento e come tali tutelate (vedi art. 809 codice civile). Non necessitano di atto pubblico, nemmeno ai fini fiscali (sempre che, beninteso, la provenienza del denaro sia lecita, e ancor meglio se tracciabile da movimenti di c/c, tutto alla luce del sole).

Scrivi quindi esattamente quando dici che non c'è nessun obbligo di indicare in atto la fonte della provvista di denaro; anzi, quando non ci sono problemi successori, perché ad esempio il figlio è uno solo o è stata fatta una liberalità simile a tutti i figli), nella prassi notarile si tende a sconsigliare di menzionarla in atto, per evitare i noti problemi che affliggono le donazioni di immobili. In realtà, la recente sentenza della Cassazione cui tu fai riferimento ineriva proprio a quest'ultimo problema, e non alla legittimità della donazione indiretta, che non è stata mai messa in discussione da alcuno. In sostanza, la Corte ha detto che la messa a disposizione del denaro deve essere considerata come donazione indiretta dell'immobile, e non del danaro stesso (il che crea appunto problemi in sede di rivendita).

Per quanto riguarda la costituzione del diritto di usufrutto, come per tutti i diritti reali non è necessario l'atto pubblico, ma è sufficiente la mera scrittura privata. Il problema però, qualora questa non sia trascritta nei registri immobiliari, sarà la impossibilità di opporre il diritto di usufrutto ai terzi acquirenti. Quindi si tratterebbe si conoscere meglio la situazione per poter dire se effettivamente l'ipotesi della mera scrittura privata è praticabile.
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
In definitiva la soluzione proposta da Paco mi pare la migliore: non vedo ostacoli a che, in sede di rogito, il genitore si riservi l'usufrutto e il figlio acquisti la nuda proprietà, senza necessità di far menzione della provenienza dei danari.
 

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