l'unica possibilità è quella che tra la data di trascrizione della donazione e la data di apertura della successione, sia passato almeno un ventennio
No! Il ventennio sarebbe rilevante
esclusivamente per l'eventuale azione di restituzione ex art. 563 c.c.
E cioè quando i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione. In tal caso, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Se però la trascrizione della domanda di riduzione della donazione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.