Se vi è una donazione bisogna distinguere a seconda:
A) che il donante sia ancora vivente:
in questo caso l'azione di restituzione potrà essere esercitata
SOLO dopo la morte del donante medesimo, ed entro i successivi 10 anni da tale evento (secondo l'orientamento prevalente in tema di decorrenza del termine prescrizionale), al verificarsi peraltro di tutte le seguenti condizioni:
che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a "coprire" la quota di legittima spettante a tutti i legittimari
che verificandosi il caso di cui A) i legittimari lesi intendano
far valere le proprie ragioni mediante l'esperimento dell'azione di riduzione (l'azione non è "automatica" ma richiede l'iniziativa di parte e non è escluso che il soggetto interessato possa comunque rinunciare all'esperimento dell'azione,
il donatario, proprio dante causa, nel momento in cui verrà esercitata la azione di riduzione, non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a soddisfare le ragioni dei legittimari pretermessi o lesi
non siano già decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione,
salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di parenti in linea retta (legge 80/2005)
Quindi nel caso in questione non si sa bene quanti siano gli immobili da dare ai figli ma si capisce che la donazione interessa tutti i fratelli e comunque il fratello avendo anch'egli diritto di abitare in quella casa, essendo uno dei donatari, puo' tranquillamente farlo.
http://www.borsinoimmobiliare.it/articolo-content.asp?id_news=109&id_cat=7