Rispondo a jerry48.
Chi manifesta la volontà di donare, visto e considerato che per il perfezionamento della donazione è necessaria l'accettazione del donatario, formula una proposta contrattuale. il proponente può stabilire un termine di efficacia della proposta, così come può non indicare nulla e allora, in caso di controversia, deciderà il giudice.
non si verifica alcuno scavalcamento del giudice tutelare, perchè la ragione per cui questi deve intervenire è quella di tutelare il minore (valutando che dagli acquisti che questi può fare non derivino pregiudizi e controllando gli atti di gestione del suo patrimonio).
Chi manifesta la volontà di donare, visto e considerato che per il perfezionamento della donazione è necessaria l'accettazione del donatario, formula una proposta contrattuale. il proponente può stabilire un termine di efficacia della proposta, così come può non indicare nulla e allora, in caso di controversia, deciderà il giudice.
non si verifica alcuno scavalcamento del giudice tutelare, perchè la ragione per cui questi deve intervenire è quella di tutelare il minore (valutando che dagli acquisti che questi può fare non derivino pregiudizi e controllando gli atti di gestione del suo patrimonio).