nicoSP65

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Buongiorno, pongo in modo sintetico il quesito ringraziando in anticipo chi mi darà una risposta: Vedovo da un anno, successione effettuata sull'unico immobile di proprietà con i due figli, che vivono lontani, con suddivisione delle quote come per legge. Il vedovo nel frattempo, vivendo da solo ed affezionandosi ad una badante, comunica ai figli la volontà di 'donare' la sua quota a quest'ultima (non sappiamo esattamente l'entità di questa probabile donazione). Il signore in questione non sempre è lucidissimo e questo potrebbe anche far pensare ad una circuizione della badante. Come possono i figli scongiurare quest'ipotesi appellandosi alle vigenti disposizioni in merito? Grazie
 

Franci63

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Proprietario Casa
Come possono i figli scongiurare quest'ipotesi appellandosi alle vigenti disposizioni in merito?
Non possono impedirgli di effettuare una donazione, ma potranno impugnare tale donazione, dopo la morte del padre, se lede la loro quota di legittima.

Se il vedovo non è in possesso delle sue piene facoltà mentali, dovrebbe essere il notaio a rifiutarsi di procedere con la donazione .
 

nicoSP65

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Proprietario Casa
Grazie Franci63. Suppongo che l'atto di donazione vada fatta davanti ad un notaio. In questo caso i figli debbono firmare in qualche modo l'accordo o possono essere esclusi da qualsiasi informativa e quindi accettare supinamente di diventare coeredi con un'estranea?
 

uva

Membro Storico
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l'atto di donazione vada fatta davanti ad un notaio.
Certamente.
La donazione della quota dell'immobile richiede un atto notarile.

i figli debbono firmare in qualche modo l'accordo
No, i figli sono estranei all'atto di donazione. Non hanno diritto ad intervenire né occorre la loro approvazione.
Il padre avrebbe potuto legittimamente non avvisarli di questa sua intenzione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il vedovo nel frattempo, vivendo da solo ed affezionandosi ad una badante, comunica ai figli la volontà di 'donare' la sua quota a quest'ultima
La donazione sarebbe valida e con effetti reali immediati solamente con il consenso in atto degli altri comproprietari.
La donazione di cosa, in tutto o in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
Se invece il vedovo dona alla badante (estranea alla comunione) la quota ereditaria indivisa sulla intera massa, la donazione ha effetti traslativi immediati. Il vedovo esce definitivamente dalla comunione. Vi entra la badante e, al momento della divisione, si siederà al tavolo insieme agli altri condividenti. Questi "subiranno" l’ingresso in comunione di un'estranea.
 

chiacchia

Membro Storico
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Ma questo vale solo perché la badante è una estranea giusto? se fosse uno dei figli invece ad avere la disponibile quanto spiegato non si applica giusto?
 

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