basfi

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Buona sera ,ho un quesito da proporvi, mia moglie ha ricevuto in donazione un appartamento un terreno ed un bosco. Mio suocero si è riservato il diritto di abitazione sull' appartamento.Domanda: mia moglie puo' avere le chiavi dell' immobile in questione? Grazie.
 

basfi

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Grazie Alberto per la risposta,neanche per visionarla ogni tanto per vedere lo stato in cui si trova l'immobile? Da tener presente che l'impianto elettrico non è a norma e non esiste il certificato di conformita', e per tener sotto controllo le varie scadenze impianti termici.Grazie di nuovo e buona giornata.
 

Luigi Criscuolo

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Sembra che tua moglie ha ricevuto in donazione un immobile nello stato in cui si trovava: non in regola. Quindi non le rimane che mettere nero su bianco questo stato a scopo cautelativo e dirsi disposta ad affrontare le spese per la messa a norma dell'impianto elettrico. Anche se mi sembra che la messa a norma degli impianti sia un onere a carico dell'usufruttuario.
 

alberto bianchi

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Grazie Alberto per la risposta,neanche per visionarla ogni tanto per vedere lo stato in cui si trova l'immobile?
Penso che tuo suocero e tua moglie, prima di procedere alla donazione, abbiano discusso dello stato in cui si trovava l'immobile e degli eventuali interventi di cui dovrebbe essere oggetto.
Ritengo che tua moglie abbia "diritto all'accesso" nell'immobile nei giorni e agli orari concordati con il padre . Se poi il padre decide di concedere il "libero accesso" incondizionato, consegnandole anche le chiavi, nessuno può impedirglielo.
Sulle altre questioni concordo con @Luigi Criscuolo.
Buona giornata.
 

basfi

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Ringrazio per il chiarimento, riassumo in poche parole quello che è successo: mio suocero ha donato le sue propietà ai figli, riservandosi il diritto di abitazione sull'appartamento di mia moglie,(siamo venuti a conoscenza di quanto avvenuto dopo aver ripreso l'atto, inizialmente si riservava l'usufrutto nella soffitta di mia cognata)mia suocera ha voluto una scrittura privata ( non registrata) dove lei aveva "il diritto di utilizzare" di tutti i beni, lei con prepotenza non vuole farci entrare nell'immobile perchè crede che tutto gli è dovuto, come si deve comportare mia moglie per il quieto vivere? Mia suocera ha la residenza in un altro Comune.Vi ringrazio di nuovo in attesa di altri chiarimenti.
 

Luigi Criscuolo

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se tuo suocero è ancora in vita fai annullare tutto. Le donazioni sono pericolose perché quando muore il donante e lascia degli eredi costoro possono chiedere la riduzione della donazione se è stato leso il loro diritto di successione o di legittima.
Ora se il donante è sposato con prole e muore senza fare testamento 1/3 dei suoi averi spettano alla moglie e 2/3 in parti uguali ai figli (se sono due 1/3 ed 1/3). Quindi se tua suocera non ha 1/3 dei beni del marito + il diritto di abitazione nella casa coniugale, visto che si è già cautelata con una scrittura privata, potrà chiedere la ricongiunzione del patrimonio del marito e chiedere 1/3 del valore.
Se tuo suocero dovesse morire facendo testamento la quota di legittima riservata al conige superstite è 1/4 dell'eredità ed ai figli 1/2 da dividere in parti uguali (se sono due 1/4 ed 1/4); in questo caso rimane 1/4 che non è destinata a nessuno pertanto si dice quota disponibile ed il testante può disporre come meglio crede: privilegiare un successore o un parente o beneficiare un estraneo. Anche in questo caso se il coniuge superstite gli arriva meno di 1/4 dell'eredità, calcolata compresa le donazioni, può chiedere la riduzione delle stesse.
Quindi io suggerisco la vendita mai la donazione perché questa è sotto la spada di Damocle della riduzione per 20 anni dalla morte del donante.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Quindi io suggerisco la vendita mai la donazione perché questa è sotto la spada di Damocle della riduzione per 20 anni dalla morte del donante.
L'azione di riduzione si prescrive dopo dieci anni. Nel caso delle donazioni, il termine decorre dalla data di apertura della successione.
Il termine di venti anni "entra in gioco" solo per l'azione (diversa) di restituzione.
A prescindere dalla circostanza che il donante sia ancora vivente o sia già deceduto, se entro venti anni dalla data di trascrizione della donazione non si è verificata opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l’azione di restituzione non potrà più essere esercitata.
 

basfi

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Proprietario Casa
siamo andati fuori tema,non mi sono spiegato bene. Mio suocero è in separazione dei beni con mia suocera.Il suocero dona in parti uguali i beni ai figli,il suocero si riserva il diritto di abitazione sull'appartamento di mia moglie, ora come mi diceva Alberto devo concordare i tempi e modi con il suocero per l'accesso alla abitazione per eventuali piccoli lavori di ordinaria manutenzione e per mettere in sicurezza con tutti i dispositivi di sicurezza dell'impianto elettrico (il donante non si interessa più di tanto)
gas,e impianto termico.Mia suocera si è fatto fare una scrittura privata dai figli che voleva il diritto di utilizzare i beni che il suocero ha donato ai figli.Ora la suocera si oppone al rilascio delle chiavi nonostante che il suocero sia d'accordo alla consegna delle chiavi, domanda:che validità ha quella scrittura privata per fare opposizione,ringrazio a tutti i partecipanti alla discussione e scusatemi nel mal propormi.
 

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