mostec

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Proprietario Casa
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un informazione in merito alla rinuncia di proprietà.

Ho letto che è possibile rinunciare e quindi privarsi della proprietà di un immobile, e se questo è condiviso con altri proprietari, la quota rinunciata andrà a ripartirsi equamente tra gli altri proprietari.
Ho letto inoltre che non è possibile rinunciare alle sole quote condivise condominiali.

La domanda che mi sorge è la seguente:
Se rinuncio alla proprietà di un appartamento che è all'interno di un condominio e che ha quindi associate delle sue quote condominiali, a conclusione dell'operazione mi troverò ad essere proprietario solamente delle quote condominiali?
O comunque la proprietà sulle quote condominiali dell'appartamento verranno passate assieme alla proprietà dell'appartamento rinunciato?

Più genericamente la domanda è:
é vietato rinunciare alle proprietà condominiali solo se la rinuncia è unicamente su di esse oppure è vietato sempre ?

Un ringraziamento a chi mi può rispondere.
Ciao.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Se rinuncio alla proprietà di un appartamento che è all'interno di un condominio e che ha quindi associate delle sue quote condominiali, a conclusione dell'operazione mi troverò ad essere proprietario solamente delle quote condominiali?
no
la proprietà sulle quote condominiali dell'appartamento verranno passate assieme alla proprietà dell'appartamento rinunciato?
si
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ho letto che è possibile rinunciare e quindi privarsi della proprietà di un immobile, e se questo è condiviso con altri proprietari, la quota rinunciata andrà a ripartirsi equamente tra gli altri proprietari.
Questo avviene se fai la rinuncia ad un'eredità e conseguentemente anche alle quote condominiali di competenza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo avviene se fai la rinuncia ad un'eredità

Condivido la risposta istintiva...ma allora è errata la descrizione.
Non si può "rinunciare" ad una cosa di cui si scrive essere già comproprietari.

Puoi rinunciare a "diventare" proprietario (sia perché erede o donatario o acquirente o vincitore) ma non alla proprietà già acquisita.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo avviene se fai la rinuncia ad un'eredità e conseguentemente anche alle quote condominiali di competenza.
Non si può "rinunciare" ad una cosa di cui si scrive essere già comproprietari.
Si può rinunciare all'intera proprietà (rinuncia abdicata a favore dello Stato);tra bolli,tasse,visure e onorario notaio la spesa è sui 2.000 euro circa.
E si può rinunciare ad una quota di comproprietà di un immobile (rinuncia abdicata a favore dei comproprietari,con espansione delle loro quote).E' come una donazione,ma senza necessità di accettazione.E' atto soggetto all'imposta di donazione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Si può rinunciare all'intera proprietà (rinuncia abdicata a favore dello Stato);

A me risulta che ultimamente il Demanio abbia posto in discussione l'acquisizione di immobili a seguito di rinuncia di un singolo proprietario...e d'altro canto non ritengo corretto dedurrere che la "rinuncia di proprietà" sia equiparabile/produca una "donazione" verso lo Stato/Demanio solo sulla base dell' Art. 827 CC.


E si può rinunciare ad una quota di comproprietà di un immobile (rinuncia abdicata a favore dei comproprietari,con espansione delle loro quote)

Questo coincide più con la situazione descritta ...ma anche in questo caso si può contestare l'inesistenza di articoli specifici che normino tale oggetto...e piuttosto l'esistenza di norme contrastanti che toccano tal tema:

Art. 882 comma 2- Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, (parla di un "muro"... che comunque è parte di un bene immobiliare)

Art. 1104 -Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto
(qui la categoria diventa estesa e omnicomprensiva)

In contrapposizione:

Art. 1118 comma 2 -Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni (anche qui si comprendono tutte le categorie quindi anche le immobiliari)

Trovo altresì "sconcertante", alla luce degli ulteriori oneri che la titolarità di una quota maggiore di un "bene immobiliare" comporta, si possa parlare di "donazione che non necessita di accettazione".

Esiste anche una recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 15 marzo 2016, n. 5068 dove la massima recita:

La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.



 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
A me risulta che ultimamente il Demanio abbia posto in discussione l'acquisizione di immobili a seguito di rinuncia di un singolo proprietario...e d'altro canto non ritengo corretto dedurrere che la "rinuncia di proprietà" sia equiparabile/produca una "donazione" verso lo Stato/Demanio solo sulla base dell' Art. 827 CC.
Non è possibile rinunciare a favore dello Stato a quote di comproprietà; è possibile solo rinunciare all'intera proprietà di un bene .
Proprio per questo motivo se si rinuncia ad una quota di comproprietà (la provenienza ereditaria o meno non conta ) si accrescono le quote degli altri comproprietari, di cui non è richiesta l'accettazione.
La rinuncia non è tecnicamente una donazione , ma assomiglia molto, tanto che la rinuncia di quota è soggetta all'imposta di donazione.
Se il comproprietario che si è visto accrescere la quota non vuole avere detta proprietà, può a sua volta rinunciare alla quota accresciuta , insieme a quella che già possedeva.
Art. 1118 comma 2 -Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni (anche qui si comprendono tutte le categorie quindi anche le immobiliari)
E ci mancherebbe, altrimenti si potrebbe mantenere (ad. es.) la proprietà di un appartamento in condominio, ma non pagare gli oneri condominiali .
L'art. parla di condominio e diritti sulle parti comuni, non di comproprietà e diritti connessi "propter rem" .
Non si può rinunciare ai diritti sulle parti comuni,ma se rinuncio alla mia quota di comproprietà di un appartamento in condominio non sarò più tenuto (perché lo sarà chi diventa proprietario anche della mia quota) al pagamento delle spese condominiali successive alla rinuncia.

Per quanto riguarda la sentenza citata, l'argomento non è pertinente, poiché si parla di un caso specifico , cioè di "donazione della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria","che è nulla non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante",non di "normale" quota di comproprietà ,di cui evidentemente il titolare può disporre, essendo parte del suo patrimonio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la prima parte mi son limitato a citare alcuni articoli di Legge (elenco non completo visto che si possono richiamare anche il 1070) che trattano della "rinuncia alla proprietà" appunto per sottolineare come tal negozio non sia specificatamente e chiaramente normato.

Sulla sentenza forse non cogli il senso della massima nel punto che hai citato:
"donazione della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria","che è nulla non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

Letta pedissequamente tale pronuncia afferma che fintanto che un bene (ricevuto in eredità) è indiviso (=comproprietà con altri) non puoi disporne la donazione.

Di tal cosa ne parlano anche i notai...nonostante lo Studio "pubblicato" dal Consiglio Nazionale.

Tanto per creare ulteriore "confusione" esiste recente sentenza che smentisce anche un'altra tua affermazione:
La rinuncia non è tecnicamente una donazione , ma assomiglia molto,

Corte di Cassazione (Sentenza n. 3819/15)
La rinuncia di quota di comproprietà, costituendo una donazione indiretta, non necessita di atto pubblico.

Personalmente trovo contestabile l'assunto di una "donazione" (seppur indiretta) che non preveda una accettazione espressa da parte dei "donatari/comproprietari".

"Abbandonare" un bene (o quota di esso) potrebbe costituire un "aggravio" (danno) in capo ai riceventi (si pensi ad un fabbricato pericolante che necessita di intervento) che giustamente non si vuole assorbire.
E se passasse la tesi che esponi allora al ricevente non resterebbe che rinunciare, "abdicando" a sua volta, quantomeno a questa nuova quota ma con inevitabile ulteriore costo senza possibilità di esperire azione di rivalsa.

 

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