C.S.

Membro Attivo
Conduttore
Salve contattavo per una domanda
Se nel contratto di locazione (che ha il contratto di affitto che tra un pò entrerà a essere nei termini della scadenza) non c'è espressamente scritto il diritto di prelazione, per poter acquistare l'appartamento dove io locatario alloggio, posso ugualmente avvalermi di tale diritto di prelazione sull'opzione di acquisto oppure visto che non c'è No?
Ovvero anche se non pattutito tra le parti (perchè magari ci è sfuggito metterlo nelle condizioni del contratto di locazione) posso far valere lo stesso tale diritto di prelazione perche attuale locatario e quindi poter avvalermi di questo "diritto di precedenza"?
Spero di essere riuscito a rendere l'idea
Grazie
C.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Se la scadenza del contratto è la prima (4° anno per i contratti 4+4 o 3° anno per i contratti 3+2) e il locatore non intende rinnovarlo perché intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, la risposta è SI.
In tal caso hai il diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della Legge 09/12/1998, n. 431.
Se invece il contratto è in corso mentre il locatore effettua la vendita, oppure se la scadenza è la seconda (8° anno per i 4+4 o 5° anno per i 3+5) la risposta è NO. Non hai alcun diritto di prelazione, a meno che non sia previsto espressamente dal contratto.
 

C.S.

Membro Attivo
Conduttore
grazie
Se la scadenza del contratto è la prima (4° anno per i contratti 4+4 o 3° anno per i contratti 3+2) e il locatore non intende rinnovarlo perché intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, la risposta è SI.
In tal caso hai il diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della Legge 09/12/1998, n. 431.
Se invece il contratto è in corso mentre il locatore effettua la vendita, oppure se la scadenza è la seconda (8° anno per i 4+4 o 5° anno per i 3+5) la risposta è NO. Non hai alcun diritto di prelazione, a meno che non sia previsto espressamente dal contratto.
grazie
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se invece il contratto è in corso mentre il locatore effettua la vendita
Scusa ma non comprendo questo caso.
Il contratto è comunque in corso mentre il locatore effettua la vendita, altrimenti... non ci sarebbero né locatore né conduttore, ma solo un proprietario che vende.

Forse intendi che il locatore non ha dato disdetta alla prima scadenza?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se alla prima scadenza il locatore che intende vendere l'immobile non invia disdetta, il conduttore non ha diritto di prelazione. Il contratto prosegue e l'acquirente subentra come nuovo locatore.

Se il locatore invia disdetta con la motivazione di cui alla lettera g) dell'art. 3, c. 1 l. 431/1998, il conduttore ha diritto di prelazione:

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,...

Se il locatore invia disdetta (alla prima scadenza) con la motivazione di cui alla lettera c):
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

o alla lettera f):
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

e mette in vendita l'immobile, il conduttore non ha diritto di prelazione.

Tutto ciò a condizione che (come avviene abitualmente) nel contratto di locazione abitativo non sia prevista espressamente la prelazione a favore del conduttore.
 

C.S.

Membro Attivo
Conduttore
Se alla prima scadenza il locatore che intende vendere l'immobile non invia disdetta, il conduttore non ha diritto di prelazione. Il contratto prosegue e l'acquirente subentra come nuovo locatore.

Se il locatore invia disdetta con la motivazione di cui alla lettera g) dell'art. 3, c. 1 l. 431/1998, il conduttore ha diritto di prelazione:

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,...

Se il locatore invia disdetta (alla prima scadenza) con la motivazione di cui alla lettera c):
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

o alla lettera f):
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

e mette in vendita l'immobile, il conduttore non ha diritto di prelazione.

Tutto ciò a condizione che (come avviene abitualmente) nel contratto di locazione abitativo non sia prevista espressamente la prelazione a favore del conduttore.
grazie
 

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