1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Il Comune ha fatto causa ai proprietari di una casa costruita abusivamente sul terreno di loro proprietà, ma quale reato possono aver fatto per dover essere demolita?
Abusivismo edilizio.
Non ci sono riusciti ad abbattere tutte quelle costruite nella Valle dei Templi o quelle costruite nelle oasi marine o nei parchi dell'Appia Antica e della Caffarella e tu continui a sostenere la demolizione. Proprio tu che scrivi da Roma dove c'è stato, e c'é tuttora, un abusivismo edilizio diffuso, ti sembra che abbiano abbattuto qualcosa?

Che non abbiano abbattuto nulla (o pochissimo) non vuol dire che le case siano state "sanate" e ora sono in regola.

Il reato era x abuso edilizio Ed è Stato prescritto quindi sia il mio ex che io siamo stati prosciolti
La postante mi ha preceduto ma ha confermato il mio pensiero.

La postante ha detto che per loro il reato è prescritto, NON l'abuso.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La postante ha detto che per loro il reato è prescritto, NON l'abuso.
la prescrizione può avvenire per il decorrere del tempo (5 anni nel caso di reati che prevedono pene pecuniarie, come le multe) o perché il reato commesso non è più considerato tale (modifiche del testo di legge o modifiche, come potrebbe essere in questo caso specifico, del PRG).
L'abuso edilizio può essere sanabile oppure insanabile. Nel primo caso si presenta domanda di sanatoria, nel secondo caso si aspettano i condoni tombali. Può succedere che in particolari aree legate da vincoli archeologici, architettonico paesagistici, naturalistici, l'abuso non possa essere sanato neanche con il condono. In ogni caso l'abbattimento di abusi edilizi non sanabili sono un evento rarissimo, sopratutto perché chi ha commesso l'abuso non demolisce di sua spontanea volontà.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
la prescrizione può avvenire per il decorrere del tempo (5 anni nel caso di reati che prevedono pene pecuniarie, come le multe) o perché il reato commesso non è più considerato tale (modifiche del testo di legge o modifiche, come potrebbe essere in questo caso specifico, del PRG).

Si prescrive il reato, per il resto (abuso) doveva succedere qualcosa che modifichi la situazione (la postante non fa riferimento a ciò).

L'abuso edilizio può essere sanabile oppure insanabile. Nel primo caso si presenta domanda di sanatoria, nel secondo caso si aspettano i condoni tombali.

Qui parliamo di un manufatto nuovo dove il comune chiede l'IMU e non un abuso su una veranda o cose simili, la domanda di sanatoria mi sembra poco realizzabile. Da quello che so i condoni tombali riguardano altro e mai Condoni Edilizi.

Può succedere che in particolari aree legate da vincoli archeologici, architettonico paesagistici, naturalistici, l'abuso non possa essere sanato neanche con il condono.

Il reato di abuso potrebbe essere prescritto, l'abuso rimane abuso.


In ogni caso l'abbattimento di abusi edilizi non sanabili sono un evento rarissimo, sopratutto perché chi ha commesso l'abuso non demolisce di sua spontanea volontà.

Negli eventi rarissimi che citi di demolizione, la demolizione non è lasciata al proprietario dell'abuso (quando mai lo farebbe?) ma è il comune stesso che demolisce, con una ditta incaricata, e le spese vengono retrocesse al proprietario dell'abuso.
 

griz

Membro Storico
Professionista
chiariamo un punto: l'abuso edilizio è abuso, la demolizione viene ingiunta eventualmente con un provvedimento amministartivo, il cittadino non demolisce mai in proprio se non ha un interesse preciso e specifico, ne deriva che il fabbricato abusivo rimane dov'è, il comune può procedere alla demolizione i cui oneri poi vengono messi in carico a chi ha commesso l'abuso, ma lo fa solo se vi sono intressi pubblici di un certo rilievo (tutela di zone particolarmente sensibili, ecc. vedi in prossimità delle coste marine), nel caso in esame non credo esistano ragioni di questo tipo, ergo, il fabbricato sta li, non sarà mai condonato, non potrà essere ristrutturato legalmente, ecc.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Salvo quanto dispone l'art. 12 della 47/85 e ss.mm.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Salvo quanto dispone l'art. 12 della 47/85
Quella norma è abrogata dal 30 giugno 2003.
La norma in vigore è l'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede anche che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Quella norma è abrogata dal 30 giugno 2003.
Ai fini della risposta al postante, cosa cambia? Sappiamo tutti che è difficile riuscire a seguire l'evoluzione o l'involuzione delle norme. Non tutti hanno tanto tempo a disposizione e comunque l'importante è il risultato. Comunque grazie della segnalazione (lo sapevo, perchè mi sono rinfrescato le idee con internet, ma lo ritenevo superfluo).
 

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