massimoparadiso

Membro Ordinario
Buona sera a tutti.
Sono nudo proprietario di un appartamento.
Alcuni giorni fa sono stato contattato dal proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano dello stabile (composto complessivamente da tre appartamenti) che, avendo infiltrazioni di acqua, intende procedere ad un intervento di riparazione del tetto.
L'intervento prevede la sostituzione integrale di tutti i coppi (tegole) di corpertura, senza altri interventi sul manto di copertura (con riparazione della guaina sottostante nei tratti in cui risultasse danneggiata al momento della sostituzione delle tegole.
Devo considerare detto intervento di riparazione ordinaria o straordinaria?
Da un punto di vista urbanistico/edilizio sembra trattarsi di manutenzione ordinaria, mentre da un punto di vista civilistico potrebbe trattarsi di riparazione straordinaria. E' evidente che da tale qualificazione dipende la scelta del soggetto che dovrà sostenere (partecipare) alle spese. Mi fate sapere cosa ne pensate? Grazie
massimoparadiso
 

maidealista

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Proprietario Casa
L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:
il ripristino dell’intonaco
la verniciatura di porte e finestre
la tinteggiatura delle pareti
la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini
la sostituzione di singole porte o finestre
il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi.
RIPARAZIONI STRAORDINARIE
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia, secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo:
«riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta».
Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale, a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima.
Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico dell’usufruttuario.
Da : Cos' l'usufrutto
Sempre dal Codice Civile :
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).
 

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