penso che leggendo questo potrebbe esserti di aiuto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1191 del 16 gennaio 2012 della III Sezione penale, ribadisce i limiti che devono connotare le cd “opere precarie” per non risultare assoggettate al regime delle autorizzazioni edilizie e dell’autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo richiama precedenti pronunce che hanno già affermato come:
• la natura precaria di un intervento edilizio non coincida con la temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (Sezione Terza Penale, sentenza 27 maggio 2004, Polito);
• non sussista coincidenza fra precarietà e stagionalità dell'opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell'anno, e come tali costituiscono interventi che incidono sui beni tutelati dalla legislazione edilizia e necessitano di permesso di costruire (Terza Sezione Penale, sentenza n. 35498 del 6 luglio 2007, Filigrana; sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti);
• la natura precaria di una costruzione non dipenda dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell'insediamento, indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio (Terza Sezione Penale, sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti; sentenza del 27 maggio 2004, Polito; Cons.Stato, Sez. 5, sentenza n.3321 del 15 giugno 2000).
Ciao salves