basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il codice civile non tratta la materia esplicitamente, perlomeno per quanto a mia conoscenza. Forse ti riferisci ai regolamenti edilizi: è un altro discorso.
Rispondo per curiosità, non per partiito preso.

Ma credo proprio di aver letto di sentenze che danno ragione ai condomino che contestava la realizzazione di canne esterne, che limitavano la precedente veduta laterale: immagino proprio sulla base del mancato rispetto delle distanze minime.

Quanto alla distanza dei camini, ne so qualcosa per esperienza diretta:
Il D.Lgs 152/2006, alquanto ampio ed articolato, specifica le caratteristiche tecniche dei camini, nella seguente parte:


Parte V, Titolo II e relativo Allegato IX-Parte II
- Impianti Termici Civili con potenzialità inferiore a 3 MW.

2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta. Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli
apparecchi a gas.




Ai suddetti riferimenti aggiungerei anche il D.P.R. 22-12-1970 n. 1391, superato dal 152/2006, ma molto più sintetico e confermato nella sostanza dal decreto successivo.

D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (abrogato dal d.Lgs 3 APR 2006 N. 152)
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 (2), recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
Capo I - Generalità
1. Campo d'applicazione.
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, (35 kW) non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili:
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
………………………
Capo II - Requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici (combustibili solidi e liquidi)
………………………
6.15. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri
………………………
6.17. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri


Per entrambe le norme riportate, potrebbe sorgere il dubbio se le caratteristiche tecniche indicate per le distanze dei camini, siano vincolanti anche per gli impianti con potenzialità inferiore alla soglia indicata, pari a 35 kW.

Il testo di legge è espressamente vincolante per potenzialità superiori alla soglia, ma non fa riferimenti diretti per gli impianti con potenzialità sotto la soglia, salvo citarli all’art. 296 c. 1.b del D. Lgs. 152/2006, in merito alle prescrizioni relative ai combustibili, (vedi Allegato X.)
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Abbiamo la dimostrazione provata della farraginosità delle norme fantasiose dei nostri legislatori sulle quali ci sguazzano gli avvocati e possono dare il massimo della loro fantasia gli esecutori del potere giudiziario. Tanta perdita di tempo e carta per 4 cm di distanze ed altezze, senza che cambi nulla. Ma che mi facciano il piacere!
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
D.Lgs 152/2006
Basty ma hai letto il D.Lgs 152/2006 io ho cercato di leggerlo ma è da pazzi e noi paghiamo anche questa gente per scrivere queste cose? e poi a seguire le altre cose che hai postato, ma ti sei accorto che si parla di altezze oltre il colmo/tetto e non si parla di veduta laterale.
Pertanto se parliamo di vedute, di codice civile ecc. anche per fartene una idea, voi ( chi non ha dimestichezza in esse) sappiate che la canna fumaria di una caldaia a gas o stufa a pellet (non di camino che è un'altra cosa) ha un diametro di 80 mm a 100 mm se coibentata da 100/120 mm questo è tutto ora ditemi che limitazione da, se si tratta di una finestra devi sporgerti per guardare lateralmente ( e che ti limita ) se si tratta di un balcone tranne se non è alla romana, idem come sopra, insomma se volete parlare giusto per parlare OK ogni uno la pensa in un modo, invece per le sentenze..... figuriamoci, i giudici, (non per colpa loro) che impiegano anni a decidere su cose che gli vengono spiegate in "avvocatese" dove prevale l'avvocato buono che conosce le leggi poi c'è l'avvocato migliore che conosce i....non vado oltre pena denunce, ma quant'è che si avrà e si vedrà un dibattito all'americana dove non solo ci sono delle leggi giuste o sbagliate da rispettare ma ci sono anche i giurati che ne discutono usando il buon senso?
le distanze legali non contemplano le canne fumarie.
pertanto come legalmente le sentenze possono dare un giudizio per le laterali/e?:)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Quanto postato sopra è conseguenza di un allargamento dei temi: ma se vuoi ritorniamo al punto principale del post.

Sul posizionamento degli sbocchi avevo visto risposte che dicevano non esserci norme.

Per quanto riguarda i vincoli delle distanze,
la canna fumaria di una caldaia a gas o stufa a pellet (non di camino che è un'altra cosa) ha un diametro di 80 mm a 100 mm se coibentata da 100/120 mm
queste dimensioni sono riferite ad una singola canna: il limite alla visuale della sentenza cui facevo riferimento, presumo fosse relativa a quei condotti, presumo multipli, in acciaio, che da un pò si vedono inseriti all'esterno delle facciate, per rimediare alle inadeguatezze dei condotti preesistenti.

Ed a spanne direi che hanno un diametro di almeno 40÷50 cm.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
pertanto come legalmente le sentenze possono dare un giudizio per le laterali/e?
I giudici gestiscono il potere giudiziario, devono applicare le leggi. Ma se queste non sono chiare ma interpretabili, loro si arrogano questo diritto e vediamo che ciascuno ha una sua idea e la giustizia finisce per essere incerta, una barzelletta. Questo per l'incapacità dei nostri legislatori ed i loro consulenti. Mai nessuno che paghi per questa evidente incapacità.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mah, io non trovo tanto strana ed interpretata questa considerazione basata appunto sulle distanze laterali non inferiori a 75cm:

Ecco i riferimenti che per ora ho trovato:

Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di una canna fumaria - Ammissibilità - Condizioni.
L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino e' lecito quando: a) non ne altera la naturale destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che non puo' essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività condominiale.

Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345. In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

Ma ecco un'altra sentenza che sembra in contrasto con le precedenti.

Le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non sono soggette alla precisa distanza legale di cui all’art. 907 c.c. (tre metri dal fondo del vicino). Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 4936/14.
Per installare una canna fumaria, gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
Mah, io non trovo tanto strana ed interpretata questa considerazione basata appunto sulle distanze laterali non inferiori a 75cm:

Ecco i riferimenti che per ora ho trovato:

Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di una canna fumaria - Ammissibilità - Condizioni.
L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino e' lecito quando: a) non ne altera la naturale destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che non puo' essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività condominiale.

Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345. In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

Ma ecco un'altra sentenza che sembra in contrasto con le precedenti.

Le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non sono soggette alla precisa distanza legale di cui all’art. 907 c.c. (tre metri dal fondo del vicino). Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 4936/14.
Per installare una canna fumaria, gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini

basty, è proprio questo il punto fondamentale =

dal 2014 in poi ci sono state alcune sentenze di cassazione che hanno liberalizzato le distanze delle canne fumarie da balconi e finestre

ad esempio in questa sentenza del 2014 viene data ragione ad un tale che aveva posizionato la canna a soli 15 cm da un balcone
Nessun limite per l'installazione della canna fumaria se il Comune non prescrive una distanza minima

quindi oggi una canna fumaria si può mettere praticamente sempre, basta che non è vietata dal regolamento di condominio e che rispetta le eventuali disposizioni del regolamento edilizio comunale
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
la giustizia finisce per essere incerta, una barzelletta. Questo per l'incapacità dei nostri legislatori ed i loro consulenti.
Bravo Gianco questa è la soluzione, stiamo parlando di 80 mm al massimo 120 mm non di una canna per pizzeria da 300 mm....se la veduta è tanto importante che non può essere decurtata di qualche millimetro e dedichiamoci a qualche problema più serio invece di stare tutto il giorno affacciati alla finestra e diamo la possibilità a chi vuole dare una mano alla natura e a noi tutti, a riscaldandosi con materiali che non inquinano :)
 

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