Rispondo per curiosità, non per partiito preso.Il codice civile non tratta la materia esplicitamente, perlomeno per quanto a mia conoscenza. Forse ti riferisci ai regolamenti edilizi: è un altro discorso.
Ma credo proprio di aver letto di sentenze che danno ragione ai condomino che contestava la realizzazione di canne esterne, che limitavano la precedente veduta laterale: immagino proprio sulla base del mancato rispetto delle distanze minime.
Quanto alla distanza dei camini, ne so qualcosa per esperienza diretta:
Il D.Lgs 152/2006, alquanto ampio ed articolato, specifica le caratteristiche tecniche dei camini, nella seguente parte:
Parte V, Titolo II e relativo Allegato IX-Parte II
- Impianti Termici Civili con potenzialità inferiore a 3 MW.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta. Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli
apparecchi a gas.
Ai suddetti riferimenti aggiungerei anche il D.P.R. 22-12-1970 n. 1391, superato dal 152/2006, ma molto più sintetico e confermato nella sostanza dal decreto successivo.
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (abrogato dal d.Lgs 3 APR 2006 N. 152)
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 (2), recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
Capo I - Generalità
1. Campo d'applicazione.
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, (35 kW) non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili:
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
………………………
Capo II - Requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici (combustibili solidi e liquidi)
………………………
6.15. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri
………………………
6.17. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri
Per entrambe le norme riportate, potrebbe sorgere il dubbio se le caratteristiche tecniche indicate per le distanze dei camini, siano vincolanti anche per gli impianti con potenzialità inferiore alla soglia indicata, pari a 35 kW.
Il testo di legge è espressamente vincolante per potenzialità superiori alla soglia, ma non fa riferimenti diretti per gli impianti con potenzialità sotto la soglia, salvo citarli all’art. 296 c. 1.b del D. Lgs. 152/2006, in merito alle prescrizioni relative ai combustibili, (vedi Allegato X.)