Secondo me cambierà poco o nulla rispetto a prima, ovvero sarà modificato l'art. 1118 cc ed integrato con questo comma dedicato al distacco del riscaldamento;
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
In pratica è come prima, chi si distaccherà dovrà dimostrare con perizia, che gli altri condomini non avranno aggravi di spesa per le spese ordinarie di consumo carburante, e dovrà comunque pagare le spese per la manutenzione dell'impianto, tutto molto difficile da dimostrare, per cui il termotecnico da te interpellato ha colto nel segno.