Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
SCARICHI A PARETE

Nell'occasione
concludiamo la trattazione
( cosi chi cerca l'argomento nella sua completa trattazione trova qui tutto riunito )
Trattasi di una personale sintesi di un articolo tratto da rivista specializzata

Dal 1 settembre 2013 la legge 90/2013 ha innovato la problematica attinente la evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici" stabilisce che:

Punto 9 :"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Punto 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.


Punto 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

Punto 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

In sintesi l’ obbligo di scaricare a tetto diviene norma generale e pertanto viene esteso a tutte le tipologie di edifici ; cosi’ per esempio vanno ricomprese nell’obbligo levillette unifamiliari, prima escluse;

Secondo la vecchia disciplina (seppure nel rispetto della normativa UNI 7129/2008) si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione;
Ora invece ciò è possibile solo in tre casi :
1)-se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2)-se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
3)-se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;

Lo scarico a parete è consentito - in deroga alla norma generale che impone lo scarico dei fumi oltre il colmo – solo per impianti di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).

Non compare più l'obbligo , come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrereesclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.

Dato il carattere generale della trattazione e la delicatezza del tema, pare evidente che qualsiasi intervento , nello specifico , vada programmato consultando preventivamente un termotecnico . Ennio Alessandro Rossi
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Salvo i casi specifici il riscaldamento piu' economico a detta dei termotecnici è il centralizzato con valvole termostatiche e contacalorie
Parole sante. Se l'industria produce le valvole per il contacalorie un motivo deve pur esserci. Con il sistema delle valvole si abbinano i vantaggi del centralizzato
(alti rendimenti, 90% e più e nessuna preoccupazione per i controlli, affidati all'amministratore)
a quelli dell'autonomo (calore 'on demand' e risparmio).
Tra l'altro tra un po' le valvole saranno obbligatorie (leggi regionali).
 

busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Allora il carburante il distaccato non lo paga?
e la corrente elettrica per far girare le pompe, neanche quelle?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Particolarità alla regola generale di cui al post di Jac. appena sopra (tribunale di milano 2364-2014 ) :

Distacco irregolare dal centralizzato: i danni si pagano

Nel caso esaminato, un condominio ha citato in giudizio un altro condominio, con cui aveva in comunione l'impianto di riscaldamento per chiedere il rimborso dei maggiori costi sopportati per il distacco unilaterale dall'impianto comune di riscaldamento da parte del condominio convenuto. Dimostrato, con la perizia del Ctu, l'aggravio di spese e lo squilibrio termico per chi continuava a usufruire dell'impianto, il tribunale ha condannato il condominio distaccato a rimborsare all'attore i maggiori costi sopportati durante gli anni intercorsi dalla domanda all'esito del giudizio, a seguito del distacco, oltre alla condanna alle spese di giudizio.
Lo «squilibrio termico» non deve essere inteso come la possibile differente temperatura nell'appartamento distaccato in quanto «se così non fosse – ha osservato la Cassazione nella sentenza 11857/2011 – quel distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante».
Il termine «notevole» sta a indicare il limite entro cui è consentita l'operazione di separazione dall'impianto centralizzato la cui prova deve essere fornita dal condomino interessato tramite perizia (come ha affermato la Cassazione nella sentenza 5974/2004), che deve attestare lo stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo in caso di distacco e deve dimostrare l'assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato.
Dimostrata la presenza delle due condizioni richieste, il condomino può procedere al distacco senza autorizzazione dell'assemblea, anche se dovrà continuare a concorrere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, nonché «alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, (...) se il costo di esercizio dell'impianto (...) dopo il distacco non è diminuito» (sentenza 9526/2014 della Cassazione).




autore Luca tagliolini
 

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