SCARICHI A PARETE
Nell'occasione concludiamo la trattazione
( cosi chi cerca l'argomento nella sua completa trattazione trova qui tutto riunito )
Trattasi di una personale sintesi di un articolo tratto da rivista specializzata
Dal 1 settembre 2013 la legge 90/2013 ha innovato la problematica attinente la “evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici" stabilisce che:
Punto 9 :"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Punto 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Punto 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
Punto 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi l’ obbligo di scaricare a tetto diviene norma generale e pertanto viene esteso a tutte le tipologie di edifici ; cosi’ per esempio vanno ricomprese nell’obbligo levillette unifamiliari, prima escluse;
Secondo la vecchia disciplina (seppure nel rispetto della normativa UNI 7129/2008) si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione;
Ora invece ciò è possibile solo in tre casi :
1)-se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2)-se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
3)-se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
Lo scarico a parete è consentito - in deroga alla norma generale che impone lo scarico dei fumi oltre il colmo – solo per impianti di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).
Non compare più l'obbligo , come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrereesclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
Dato il carattere generale della trattazione e la delicatezza del tema, pare evidente che qualsiasi intervento , nello specifico , vada programmato consultando preventivamente un termotecnico . Ennio Alessandro Rossi
Nell'occasione concludiamo la trattazione
( cosi chi cerca l'argomento nella sua completa trattazione trova qui tutto riunito )
Trattasi di una personale sintesi di un articolo tratto da rivista specializzata
Dal 1 settembre 2013 la legge 90/2013 ha innovato la problematica attinente la “evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici" stabilisce che:
Punto 9 :"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Punto 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Punto 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
Punto 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi l’ obbligo di scaricare a tetto diviene norma generale e pertanto viene esteso a tutte le tipologie di edifici ; cosi’ per esempio vanno ricomprese nell’obbligo levillette unifamiliari, prima escluse;
Secondo la vecchia disciplina (seppure nel rispetto della normativa UNI 7129/2008) si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione;
Ora invece ciò è possibile solo in tre casi :
1)-se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2)-se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
3)-se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
Lo scarico a parete è consentito - in deroga alla norma generale che impone lo scarico dei fumi oltre il colmo – solo per impianti di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).
Non compare più l'obbligo , come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrereesclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
Dato il carattere generale della trattazione e la delicatezza del tema, pare evidente che qualsiasi intervento , nello specifico , vada programmato consultando preventivamente un termotecnico . Ennio Alessandro Rossi