’art. 1132 c.c. dispone che qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condòmino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Il termine di trenta giorni è previsto a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui il condòmino dissenziente ha avuto conoscenza della decisione, presa dall’assemblea, di intentare la lite o di resistervi.
Ritengo (ma non sono sicuro), che tu non possa notificare all' amministratore il tuo dissenso, poichè avrebbe dovuto farlo chi ti ha venduto l' appartamento nel termine di trenta giorni.
Tuttavia, ...come si dice, tentar non nuoce; prova a notificare il tuo dissenso, fai presente che sei un nuovo condomino, e spera che nessuno metta in questione la tua decisione.