matilde carletti

Nuovo Iscritto
Buon giorno
vivo a Roma ed abito in un condominio di 15 appaertamenti con riscaldemto a gasolio centralizzato.
Nell'ultima riunione 14 condomini hanno votato a favore del passaggio da riscaldamento centralizzato ad autonomo.
Vorremmo cortesemente sapere se la sentenza n. 26822/2008 che citava
" per il riscaldamento autonomo non serve più l'unanimità dell'assemblea condominiale" è ancora in atto o è stata sorpassata da altre sentenze.
Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ogni condòmino può legittimamente rinunciare ad usufruire del servizio di riscaldamento centralizzato e, pertanto, di staccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall' impianto comune.


Condizioni: Perizia giurata del termotecnico

Il distacco è consentito solo se si riesce a dimostrare che dalla sua rinuncia e dal suo distacco non derivano aggravi di spese per coloro che continuano ad utilizzare l' impianto di riscaldamento centralizzato, o uno squilibrio termico dell' edificio tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio.
Pertanto, il condòmino in questione deve far accertare da un termotecnico di ficucia l' esistenza di tutti questi presupposti e fargli redigere una perizia da inviare all' amministratore per le opportune valutazioni.

Queste sono le regole generali.

Nel caso specifico mi sembra di capire che quasi tutti i condòmini hanno deciso di passare al riscaldamento autonomo, valutando questa possibilità al posto di cambiare la centrale termica comune (che suppongo abbia bisogno di essere sostituita).

Se è così, forse è opportuno adeguarsi alla stragrande maggioranza.
 

matilde carletti

Nuovo Iscritto
La ringrazio della sua pronta risposta, ma la questione è più cavillosa.
Il condomino che non vuole passare al riscaldamento autonomo si oppone avvalendosi delle nuove normative in atto riguardanti gli impianti centralizzati e la quasi impossibilità di procedere alla dismissione dell'impianto comune per impianti singoli. Inoltre informa che l'attuale normativa, in vigore dal 2007, prevede un duplice requisito per il distaco, ovvero la certificazione energetica e la delibera assembleare.
Proprio per questo io riportavo la sentenza 26822 /2008 per conoscerne ancora la validità.
Grazie buona giornata
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto