Secondo me ci sono due vie:
1. Far richiedere dall'avvocato al giudice un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dell'attore in attesa che gli effetti della sentenza di sfratto possano avere effetto, evitando così un grave pregiudizio economico all'attore stesso. Il provvedimento riguarderà l'autorizzazione a staccare le utenze intestate all'attore in attesa dell'esecuzione materiale dello sfratto.
"l’art.700 c.p.c. afferma il principio di carattere generale secondo il quale la durata del processo non deve ritorcersi in danno dell’attore che abbia ragione, determinando situazioni irreversibili o pregiudizi irreparabili a carico delle posizioni soggettive di vantaggio che vengono garantite dall’ordinamento giuridico. Tale principio, che peraltro ha ricevuto dignità costituzionale attraverso la norma dell’art. 24, 1° co., Cost., ha consentito e consente l’impiego dell’art. 700 cit. per assicurare gli effetti delle sentenze di mero accertamento, costitutive, di condanna in tutti i casi in cui manchi una misura cautelare tipica, senza alcun altro limite all’infuori di quelli riferibili alle condizioni fissate dallo stesso codice di rito (fumus boni iuris e periculum in mora) (Pret. Bari 9.6.1978, RGL, 1978, II, 664)."
2. Inviare una raccomandata a.r. all'inquilino (ammesso che la ritiri) preavvisandolo che a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione si provvederà a disdire i contratti delle utenze. In questo modo non vi è più pericolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto l'inquilino avrebbe potuto, in termini ragionevoli e con tutta comodità, provvedere a intestare a suo nome le forniture.