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JERRY48
Ospite
La firma digitale batte la Pec
Di Antonio G. Paladino
Nel procedimento di controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici, ai sensi del dlgs n.123/2011, occorre prestare molta attenzione alla trasmissione via Pec. Infatti, anche se tale mezzo conferisce certezza all’invio e alla ricezione, non fa acquisire efficacia probatoria degli originali ai documenti trasmessi in copia. Queste alcune delle considerazioni svolte dalla Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 3/2014. La trasmissione con mezzi di scambio quali la Pec se, da un lato, dà certezza in merito all’invio e alla ricezione, non altrettanto può dirsi in merito all’efficacia probatoria degli originali ai documenti che vengono trasmessi in copia. Invece, i documenti originali informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, hanno piena efficacia giuridica così da soddisfare il requisito della forma scritta.
Come la mettiamo???
Di Antonio G. Paladino
Nel procedimento di controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici, ai sensi del dlgs n.123/2011, occorre prestare molta attenzione alla trasmissione via Pec. Infatti, anche se tale mezzo conferisce certezza all’invio e alla ricezione, non fa acquisire efficacia probatoria degli originali ai documenti trasmessi in copia. Queste alcune delle considerazioni svolte dalla Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 3/2014. La trasmissione con mezzi di scambio quali la Pec se, da un lato, dà certezza in merito all’invio e alla ricezione, non altrettanto può dirsi in merito all’efficacia probatoria degli originali ai documenti che vengono trasmessi in copia. Invece, i documenti originali informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, hanno piena efficacia giuridica così da soddisfare il requisito della forma scritta.
Come la mettiamo???