Forse confondi il mancato preavviso coi gravi motivi.Sul mancato preavviso avrei dei dubbi
L'art. 3, c. 6 legge 431/1998 recita:
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Nel caso di cui stiamo parlando, il trasferimento per motivi di lavoro è un "grave motivo". Perché, come dici tu, non dipende dalla volontà dell'inquilino.
Permane però l'obbligo del preavviso, che nel caso in questione
Da contratto il preavviso avrebbe dovuto essere di tre mesi.
mentre l'inquilino
il primo febbraio mi ha comunicato con raccomandata che il 15 febbraio lascerà l'appartamento