Hannibal

Membro Attivo
Ho stipulato un contratto di affitto per studenti universitari, nel contratto non è previsto che il conduttore disdica il contratto.
Può l'inquilino disdire il contratto con una raccomandata A.R. dicendo che dal prossimo mese lascia l'immobile?
 

Hannibal

Membro Attivo
Il contratto cui io faccio riferimento è un contratto di locazione per studenti Universitari, della durata di 10 mesi, è molto improbabile che la normativa imponga un preavviso di sei mesi sun un contratto di dieci mesi, sei d'accordo con me?
 
J

JERRY48

Ospite
il contratto per studenti universitari può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36.
il conduttore può disdire mandando una raccomandata almeno 3 mesi prima.
questa è la legge. ma tu cosa fai? ti conviene intraprendere un'azione legale? il gioco non vale la candela.
sarà una cosa lunga e dispendiosa e i ricavi potranno essere anche inferiori!:rabbia:

p.s. questo beninteso il mio parere, sta a te:daccordo: decidere
 

Hannibal

Membro Attivo
il mio problema non è trovarmi un altro inquilino, il mio problema è capire se esiste una norma generale che prevede quali siano i tempi di disdetta di un contratto d'affitto per studenti universitari, se non sono stati previsti nel contratto stesso.
 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2:
"Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione."
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
L 431/98
Non trovo conferma a quanto affermato da ChiaraB...:daccordo:
 

Hannibal

Membro Attivo
il comma 2 cosi recita....In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
Continuo a non capire..... ma se in un contratto non è prevista una clausola risolutoria (tempi e modalità per recesso anticipato) il contratto è valido?
 

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