azimut

Membro Ordinario
Buongiorno,

ho affittato una stanza della casa di residenza con contratto a canone libero 4+4. Vorrei sapere se al termine dei primi 4 anni di scadenza e' possibile rientrare in possesso del vano affittato (inviando naturalmente RR almeno 6 mesi prima all'inquilino) usando come motivo il fatto che la mia famiglia vorrebbe rientrare in possesso della zona affittata per utilizzarla.

In generale uno dei motivi per rientrare in possesso di una unita' abitativa differente e' il fatto che la si voglia destinare a coniuge, figlio, se' stesso, altro famigliare fino a secondo grado: a maggior ragione dovrebbe essere una ragione non obiettabile per liberare una stanza della casa di residenza; e' cosi' oppure la sto facendo troppo semplice?

Grazie delle delucidazioni.
 

Valty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Azimut, ci vorrebbe un famigliare avente titolo, che attualmente non ha la residenza nell'abitazione e che ne fa richiesta. Oppure una necessità imprevista (la nascita di un figlio), altrimenti non vedo possibilità. Ciao.
 

azimut

Membro Ordinario
Grazie mille della risposta.
Ebbene la nascita di un figlio potrebbe essere il mio caso... :)
Pero' dove sta scritto che la nascita di un figlio mi permette di rientrare in possesso della porzione di unta' immobiliare locata? E' uno dei termini di legge?
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie mille della risposta.
Ebbene la nascita di un figlio potrebbe essere il mio caso... :)
Pero' dove sta scritto che la nascita di un figlio mi permette di rientrare in possesso della porzione di unta' immobiliare locata? E' uno dei termini di legge?

L'unico motivo azionabile ai fini del diniego della proroga contrattuale nella fattispecie sembra essere quello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 431/1998:
"a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado".
Si tratta, allora, di immaginare una situazione che, in caso di valutazione da parte di un giudice, appaia riconducibile a quella di cui sopra.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
ho affittato una stanza della casa di residenza
Quante stanze ti avanzano oltre quella data in locazione ?

L'unico motivo azionabile ai fini del diniego della proroga contrattuale nella fattispecie sembra essere quello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 431/1998:
"a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado".
Senza incrementare il numero dei componenti della famiglia, se ha bisogno di un'altra stanza, per farci lo studio, una sala giochi, uno spazio per il bricolage, e per un' altra camera da letto perché russa e da fastidio alla moglie,
 

azimut

Membro Ordinario
Vorrei essere scaramantico... ma il numero dei componenti della famiglia aumenterà. In tal caso si tratta di riottenere l'uso della stanza (+ bagno) date le mutate esigenze famigliari. Come la vedete?
 

azimut

Membro Ordinario
Riassumendo:

quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado

direi che per una stanza della propria abitazione si dovrebbe rientrare in questo caso.

Ma era anche il quesito originario della discussione...

Non vedo cosa c'entri quante altre stanze mi avanzino oltre a quella affittata, l'articolo di legge non ne parla. Poi nel mio caso nascera' un figlio, a ma rigor di articolo nemmeno questa dovrebbe essere condizione necessaria.

Nessuno che sappia darmi riferimenti certi?
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
nessuno puo' aiutarmi con riferimenti certi?

Credo ci sia un equivoco di fondo, che provo a chiarire. La legge 431/1998 stabilisce tassativamente i motivi azionabili dal locatore (che dovrà specificare detto motivo nella lettera raccomandata che invierà al locatario etc.) ai fini del diniego della proroga contrattuale (relativamente ad un immobile; ma, stiamo dicendo tutti, il caso consistente nella locazione di una porzione di immobile ricade nelle fattispecie disciplinate dalla suddetta legge).
Ovviamente la legge non può entrare nel dettaglio, prendendo in considerazione cose come "la moglie che russa" o "la nascita di un nuovo figlio"! La serietà e la fondatezza dell'azionamento di una delle motivazioni verranno poi valutate dal giudice (che andrà dunque a considerare la situazione concreta, valutando la sua sussumibilità sotto la motivazione specifica azionata dal locatore) in sede di giudizio, ovvero nel malauguratissimo caso in cui il locatario dovesse resistere alla richiesta di restituzione dell'immobile da parte del locatore.
 

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