Infradito

Membro Ordinario
la formula recita

il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 6 msi.

esiste una normativa che stabilisce tipo un elenco dei gravi motivi?
e il qualsiasi momento vale anche (per ipotesi) dopo soli pochi mesi dalla stipula del contratto?
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
A mio parere subentra il buon senso quando si parla di gravi motivi. Io, da locatore, darei sempre la possibilità di disdetta anticipata al conduttore perchè se poi non paga almeno ho il tempo per cercare un altro inquilino e via ;)
 

Jrogin

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dal link segnalatoci dall'amico maidealista:
d) Gravi motivi

Per "grave motivo" di cui all’art. 4 della legge n. 392/1978 non si può assolutamente ritenere una situazione che trae la sua origine da una scelta o decisione del conduttore, dovendo invece trattarsi di circostanze necessitate e causate, almeno a titolo di conoscenza, da fattori estranei alla libera determinazione dell’interessato.
* Trib. civ. Piacenza, 26 settembre 1985, Buono e altro c. Nossardi, in Arch. loc. e cond. 1985, 725.

L’antieconomicità della prosecuzione dell’attività produttiva del conduttore non realizza la condizione della sussistenza dei gravi motivi che abilitano ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78 il conduttore a recedere dal contratto, dovendo invece tali motivi trovare la propria origine in fattori estranei alla volontà del conduttore medesimo nonché essere imprevedibili e sopravvenuti alla conclusione del contratto.
* Trib. civ. Padova, 29 maggio 1986, Siderpali c. Capitelli, in Arch. loc. e cond. 1987, 358.

In tema di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, i "gravi motivi" di cui alla norma non possono attenere esclusivamente alla sfera della soggettiva ed unilaterale valutazione del conduttore medesimo circa la convenienza o meno di continuare a svolgere la propria attività nell’immobile locato.
* Trib. civ. Genova, 23 marzo 1987, Srl Goal e altri c. Negrino, in Arch. loc. e cond. 1987, 524.

I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27 ultimo comma, della L. n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso. Pertanto non ricorrono detti estremi ove la domanda di recesso sia fondata sul diniego dell’autorizzazione amministrativa per esercitare nell’immobile locato l’attività convenuta (nella specie: casa - albergo), ove già al momento della stipulazione del contratto non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per conseguire detta autorizzazione (nella specie il diniego dell’amministrazione dipendeva dalla insussistenza di una specifica norma regionale relativa alle case - albergo).
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1991, n. 260, S.p.a. PIEC c. Ponturo.

I "gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art. 27 della L. n. 392 del 1978, devono valutarsi contemperando i contrapposti interessi delle parti, senza privilegiare una unilaterale violazione del conduttore, ma senza per questo frustrare le sue legittime istanze di cogliere al meglio le opportunità lavorative o di altra natura che gli si offrono o di limitare eventuali perdite economiche o subire altri diversi pregiudizi in considerazione della perduranza del vincolo contrattuale.
* Trib. civ. Firenze, sez. I, 16 dicembre 1991, n. 2281, Società Metodi e Vendite c. Fondo pensioni per il personale della B.N.L., in Arch. loc. e cond. 1992, 630.

I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4 comma secondo e 27 ultimo comma della L. 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, sono quelli che rendono oltremodo gravosa per quest’ultimo la consistenza del rapporto e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto la ricorrenza di siffatto recesso con riguardo alla mancata realizzazione di un preannunciato piano di sviluppo edilizio della zona con effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il conduttore aveva fatto affidamento nel momento della stipulazione del contratto di locazione dell’immobile da destinare ad una farmacia).
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11466, Abbigliamento Merceria di Platti S.n.c. c. Pinazzi.

Il conduttore che per gravi motivi recede dal contratto di locazione di immobile destinato ad una delle attività indicate dagli artt. 27 e 42 della legge sull’equo canone prima della scadenza del termine di durata, senza il preavviso prescritto dall’ultimo comma del citato art. 27, è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata restituzione dell’immobile a meno che dimostri che l’immobile è stato egualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente.
* Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1993, n. 5827, Lapomarda c. Perchiazzi.

I "gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art. 27 L. 392/78 devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili (sia pure non in astratto ma in senso concreto e relativo) e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore stesso la prosecuzione del rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 settembre 1993, n. 8363, Soc. Cea c. Soc. Gaia, in Arch. loc. e cond. 1994, 121.

Sussistono i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore dal contratto di locazione ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78, in caso di insufficienza dei locali occupati in conseguenza di una oggettiva espansione dell’attività commerciale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 giugno 1992, n. 6695, Soc. Assiquattro c. Soc. Orsiplastica, in Arch. loc. e cond. 1994, 136.

I gravi motivi, posti dal conduttore a fondamento del suo recesso unilaterale dal contratto di locazione ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392 del 1978, non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione, effettuata dal conduttore stesso, circa la convenienza o meno di continuare ad occupare l’immobile locato, dovendo invece concretarsi in fattori oggettivamente imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la società conduttrice esercitò il recesso adducendo quale grave motivo l’insufficienza dei locali oggetto del contratto di locazione, determinata dalla progressiva espansione delle attività economiche esercitate, ove, peraltro, l’immobile locato si era già obiettivamente rivelato inadeguato alle esigenze del conduttore sin dall’inizio del rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 25 febbraio 1993, n. 2380, Società PAI c. Zolezzi, in Arch. loc. e cond. 1994, 365.

I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 4 secondo comma della L. 27 luglio 1978 n. 392, indipendentemente dalla previsione contrattuale, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, rendono oltremodo gravoso per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994, n. 1098, Ina c. Pelosi.

I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392 consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione, sono da identificarsi in fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locatizio.
* Pret. civ. Bologna, 4 novembre 1994, n. 1423, Tonelli c. Soc. Esse Enne, in Arch. loc. e cond. 1996. 101.

Nella valutazione della serietà del recesso esercitato dal conduttore ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978 - a norma del quale, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, quando ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata -il giudice deve tenere conto della corrispondenza delle ragioni del recesso a quelle enunciate dal conduttore nell’atto di preavviso. quando questa corrispondenza sia contestata dal locatore. In caso negativo, deve rigettare l’eccezione fondata sul fatto che il mancato pagamento dei canoni della locazione è sorretta da valido esercizio del potere di recesso.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1996, n. 954, Fama Jersey c. Tessitura Mirage.

Poiché i "gravi motivi" che consentono al conduttore di un immobile, adibito ad uso commerciale, di recedere anticipatamente dal rapporto di locazione (art. 27, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392) devono essere sopravvenuti alla stipula del relativo contratto ed imprevedibili a tale momento - e quindi la fattispecie non si sovrappone a quella che consente la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), in cui è necessario altresì che l’evento sopravvenuto sia eccezionale ed incida sulla sinallagmaticità delle prestazioni - se i costi di produzione - in cui rientra il canone da pagare - dell’impresa esercitata dal conduttore sono divenuti onerosi prevalentemente a causa dei mancati pagamenti da parte della clientela, il recesso è ingiustificato, non trattandosi di un rischio imprevedibile.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1997, n. 7460, Mantovani c. Droghetti, in Arch. loc. e cond. 1997, 994.

L’art. 27 comma ottavo legge 27 luglio 1978 n. 392 che consente al conduttore il recesso dal contratto indipendentemente dalle previsioni contrattuali quando ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel senso che tanto la intenzione del conduttore di recedere dal contratto, quanto l’indicazione dei motivi di recesso devono essere comunicati al locatore con lettera raccomandata (o con altra modalità equipollente).
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1997, n. 4238, D’Amario c. Di Cesare.
 

Infradito

Membro Ordinario
ancora una cosa

se il contratto è stato fatto al figlio con i genitori menzionati nel contratto come garanti in tutto e se è il figlio che perde il lavoro e non i genitori, detentori di stipendio e lavoro, il contratto rimane valido e in piedi? Essendoci i genitori che lavorano e garantiscono per il figlio ora disoccupato il contratto dovrebbe continuare...cosa ne pensate?
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Io ti consiglio di lasciar perdere perchè è un casino. Fai la disdetta anticipata fatti rilasciare ovviamente una scrittura dalla quale si evince che è lui che chiede la disdetta per motivi personali e cerchi un altro inquilino ;)
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Io ti consiglio di lasciar perdere perchè è un casino. Fai la disdetta anticipata fatti rilasciare ovviamente una scrittura dalla quale si evince che è lui che chiede la disdetta per motivi personali e cerchi un altro inquilino
Personalmente mi myoverei come suggerito da masagu. :daccordo:
 

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