Come avevo scritto, qui l’assegno era stato consegnato, ma non incassato.Per tali ragioni, la Corte conclude che il comportamento del prenditore che ometta d’incassare l’assegno è contrario al dovere di correttezza e “non lo legittima, pertanto, in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, a recedere dal contratto principale
Nella vicenda della discussione, non è stato consegnato: quindi fattispecie differente.
Infatti, magari proprio per quello.Però sembra che la venditrice si sia riservata di "potere richiedere" la consegna dell'assegno custodito in deposito.
Magari per non ritirarlo (e non dover restituire il doppio) se decide di non vendere.
O per evitare di dover registrare il contratto, risparmiando sulle imposte; forse si intendeva registrare la riscrittura del contratto, quello che comunemente viene chiaro “compromesso”, occasione nella quale le parti si incontrano per la prima volta.
In entrambi i casi, pessima scelta per l’acquirente, a cui evidentemente non è stato spiegato, come sarebbe stato necessario, quali fossero le possibili conseguenze (ammesso e non concesso che l’agente le avesse presenti, lui per primo).