Gianni Cavalieri

Nuovo Iscritto
Ciao,e grazie per l'attenzione, espongo subito il mio problema.
Abbiamo ereditato da una zia senza figli una casa in campagna, trattasi casa con scopero di proprietà ed è ormai in stato precario per mancanza di ogni ordinaria manutenzione sia interna che esterna e in quello che doveva essere l'orto, infatti da diversi anni non è stato fatto alcun intervento, nè da parte della zia fin che era in vita a tutt'oggi, sono tre anni che siamo succeduti.
Il problema è che la casa è in vendita, l'acquirente ci sarebbe anche con una offerta valida, ma un nipote su n16 non vuole vendere a quel prezzo e comunque non a quella persona perchè secondo lui approfitta della situazione.
Abbiamo ormai tentato di tutto per convincerlo, anche tenendo conto dello stato della proprietà bisognosa di manutenzioni urgenti,temiamo che temporali forti possano abbattere alberi danneggiando proprieà vicine il cortile incolto possa generare la proliferazione di randagi ecc... .
Come possiamo tutelarci, è possibile fare un documento valido che ci protegga da future spese per negligenza, se i vicini ci dovessero citare per danni o incuria? Meglio sarebbe imporci sulla vendita se legalmente possibile.
Graziie per l'attenzione, un cordiale saluto Gianni.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Si riconosce unanimemente in dottrina che le norme relative alla comunione in generale (art. 1100 e ss. del c.c.) si applicano, in quanto compatibile, anche alla comunione ereditaria (argomentando a contrario anche dell’art. 1116 c.c.). Nel caso di specie trova applicazione l’art. 1108 c.c. ed in particolare, il 3° comma, secondo cui "è necessario il consenso di tutti i partecipanti (eredi) per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a 9 anni" ed il consenso unanime di tutti i condomini (coeredi) può essere dato anche al di fuori di un’assemblea o in tempi successivi. L’atto di trasferimento della proprietà del bene ereditato indiviso costituisce, dunque, un’eccezione al principio maggioritario applicabile di regola, invece, in tema di comunione, per cui sarà necessario il consenso di tutti i coeredi .

E’ pur sempre possibile chiedere la divisione dei beni ereditati (art. 713 c.c.) e se il bene immobile non è comodamente divisibile (quando la porzione da attribuire a ciascuno dei condividenti non configuri un’entità autonoma e funzionale che possa essere suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive), può essere assegnato alla porzione di uno dei coeredi avente la quota maggiore o a più di essi che richiedano congiuntamente il bene, con addebito dell’eccedenza, se nessuno è disposto a ciò si fa luogo alla vendita all’incanto (art. 720 c.c.).
:daccordo:
 

Gianni Cavalieri

Nuovo Iscritto
Ringrazio per la risposta, quindi essendo un bene indivisibile, se ho ben capito, non riusciremo a tutelarci contro eventuali danni, dimostrando che la responsabilità della situazione creatasi è dell'erede dissidente. Sempre grato per le risposte Gianni.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ha ben compreso. Visto che casi simili generano contenziosi lunghi ed antieconomici per ovvie ragioni, proponga un aribitrato od una concicliazione in modo da raggiungere un obbiettivo ed una cifra condivisa cui porre in vendita la proprietà. Conviene a tutti
 

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