Se il RdC non contiene disposizioni limitative , ai sensi dell'art. 1102 c.c.
ogni condòmino ha diritto di collocare davanti alla porta d'ingresso oggetti ornamentali che normalmente portano un vantaggio estetico alle stesse parti comuni. Le scarpe certamente NON possono contribuire ad abbellire ne' a rendere più accogliente il pianerottolo.
In altre parole, come per le altre parti comuni, il singolo condòmino può fare del pianerottolo anche un uso particolare purché non impedisca agli altri di poterne usufruire in modo tendenzialmente uguale.
A supporto:
A norma dell'art. 1102, comma primo, c. c., il condòmino di un edificio ha il diritto di usare dei vani delle scale, in genere, e dei PIANEROTTOLI, in particolare, collocando davanti alle porte d`ingresso alla sua proprieta` esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri OGGETTI ORNAMENTALI (cio` che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio), ma tali modalita` d`uso della cosa comune trovano un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella esistenza del rischio generico gia` naturalmente connesso all'uso delle scale stesse, non potendo tale rischio essere legittimamente intensificato
mediante la collocazione di detti suppellettili nelle parti dei pianerottoli piu` vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti, con conseguente violazione del canone secondo cui l'uso della cosa comune, da parte di un condomino, non deve impedire agli altri condomini un uso tendenzialmente pari della medesima cosa.
(Corte di cass. sez.2 civ. sentenza n° 3376).