fulget

Membro Attivo
Mia sorella vedova è proprietaria dell'appartamento in cui vive

Ha 2 figli, una femmina di 30 anni sposata e 1 maschio di anni 36 celbe, dedito alla bella vita a base di donne, locali notturni e champagne.

A morte sua vorrebbe lasciare l'intero appartamento alla figlia femmina nulla dando al maschio.


Quali soluzioni ci sarebbero affinchè questo possa avvenire senza che il figlio un domani faccia causa alla sorella x entrare in possesso della sua quota ereditaria?


Grazie
 

valzer

Nuovo Iscritto
Per legge si deve dividere al 50% diversamente si lederebbe la quota di legittima. Quindi il 50% va al fratello e l'altro 50% alla sorella ;)
No, questa risposta e' SBAGLIATA. Al figlio spetta per legge solo la quota legittima, che in questo caso e' il 1/3 (33,33 5). La madre deve fare testamento e disporre di lasciare 2/3 (66,66 %) alla figlia e 1/3 (33,33%) al figlio.
Altra possibilita', vendere la casa mentre e' in vita.
Una precisazione: si assume che la casa costituisca tutti i beni in possesso della madre e che verranno da lei lasciati, quando morira'.
Se ci sono altri beni (anche denaro), vanno sommati alla casa e le frazioni indicate sopra vanno applicate al totale.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
No, questa risposta e' SBAGLIATA. Al figlio spetta per legge solo la quota legittima, che in questo caso e' il 1/3 (33,33 5). La madre deve fare testamento e disporre di lasciare 2/3 (66,66 %) alla figlia e 1/3 (33,33%) al figlio
:confuso: Hai ragione valzer, avevo anche io valutato solo l'ipotesi dell'assenza di testamento, ma in base al quesito iniziale la tua risposta è sicuramente più utile. :applauso:
 

fulget

Membro Attivo
No, questa risposta e' SBAGLIATA. Al figlio spetta per legge solo la quota legittima, che in questo caso e' il 1/3 (33,33 5). La madre deve fare testamento e disporre di lasciare 2/3 (66,66 %) alla figlia e 1/3 (33,33%) al figlio.
Altra possibilita', vendere la casa mentre e' in vita.
Una precisazione: si assume che la casa costituisca tutti i beni in possesso della madre e che verranno da lei lasciati, quando morira'.
Se ci sono altri beni (anche denaro), vanno sommati alla casa e le frazioni indicate sopra vanno applicate al totale.


Grazie sei stato molto chiaro ed esauriente, scusami ma un'altra domanda:

Potrebbe, ovvero sarebbe legale se la mamma chiedesse al figlio di rinunciare alla legittima in cambio di una certa somma di denaro da consegnare contestualmente alla firma della rinuncia?

Questa rinuncia alla legittima, magari davanti ad un notaio, sarebbe legale?

Tutto questo affinchè un domani i 2 fratelli non vadano a finire in causa.

Grazie
 

valzer

Nuovo Iscritto
Potrebbe, ovvero sarebbe legale se la mamma chiedesse al figlio di rinunciare alla legittima in cambio di una certa somma di denaro da consegnare contestualmente alla firma della rinuncia?
No, questa rinuncia non ha valore. Anche se ci fosse l'accordo e la rinuncia venisse sottoscritta, poi, al momento della morte della madre, il figlio si ritrova comunque ad essere erede.
Meglio sarebbe che, se la casa vale 100 e la madre possiede anche una somma di 33,33 , che la madre scriva un testamento in cui dice
che lascia la casa alla figlia e la somma di denaro al figlio.
Oppure la madre, mentre e' ancora in vita, potrebbe vendere la casa
e cosi' non ci sono beni immobili in eredita'.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Trattasi di una madre A (vedova) e due figli B (virtuosa) e C (dissipatore)
1-se la madre non fà testamento spetta 1/2 ed 1/2 (successione legittima)
2-la mamma puo' fare testamento e con esso disporre che la quota disponibile di 1/3 vada a B ) tal che B avrà 2/3 e C) 1/3 .(successione testamentaria)

Il problema di "vendere " è praticabile solo documentando il pagamento effettivo del denaro (vedi normativa antiriciclaggio) cosa presumibilmente impraticabile se la mamma non ha liquidità alternative ; diversamente la cessione rischia di essere impugnata quale "contratto simulato" e come tale revocabile su ricorso del dissipatore .
In pratica pertanto la soluzione migliore è la 2, salvo che il dissipatore, ricorrendone per altro verso le condizioni , non sia estromettibile "per indegnità" che ricorre quando:
È escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto