Diritto di prelazione?
art. 3 co. 1 lett. g L. 431/98
quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
art. 3 co. 5 L. 431/98
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
"L'art. 3 co. 1 lett. g parla di INTENZIONE DI VENDERE mentre il co. 5 parla del fatto che NON LO SI ADIBISCA AGLI USI PER I QUALI SI E' ESERCITATA FACOLTA' DI DISDETTA".
Io penso di aver manifestato l'intenzione di vendere attraverso 2 mandati a due distinte agenzie immobiliari entro i 12 mesi, perchè quindi il vecchio conduttore potrebbe richiedere il ripristino o addirittura il risarcimento, visto tra l'altro che ha lasciato l'appartamento volontariamente 5 mesi prima del termine delle prime 4 annualità senza il preavviso di 6 mesi? Grazie.