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User_48369
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ABUSO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'
NELLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO
Il locatore che esercita il diritto di disdetta per finita locazione nei termini di legge, non ha l'obbligo di giustificare questa sua richiesta, sebbene si tratti di una società immobiliare che ha come oggetto sociale quello di concedere in locazione gli appartamenti in sua proprietà, né quello di preferire, alle medesime condizioni, il conduttore licenzatario, nel caso intenda riproporre in locazione l'immobile medesimo.
Non ha alcun rilievo il fatto che l'immobile sia destinato da 20 anni ad abitazione principale di una famiglia con figli minori, e neanche la correttezza o la diligenza con la quale il conduttore abbia sempre adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali sia di ordine economico che di manutenzione e conservazione.
Neanche rileva che il canone pagato corrisponda ai valori medi di mercato e quindi non sia "equo".
Il diritto del proprietario di affermare lo scioglimento del vincolo contrattuale e di riacquisire la disponibilità dell'immobile, non incontra alcun limite e prevale su qualsiasi altro diritto possa vantare il conduttore.
Il locatore deve riservarsi di comunicare la disdetta nel termine di legge, e non deve anticipare tale sua intenzione al conduttore.
Qualora abbia effettuato alcuni interventi migliorativi all'interno dell'immobile nel periodo immediatamente antecedente alla disdetta, nel richiedere al conduttore il permesso per poterli eseguire, può anche giustificarli nell'interesse del conduttore stesso in modo da renderlo più tollerante rispetto alla considerevole diminuzione nel godimento dell'immobile.
Il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione recita che a proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
L' art. 2 della Costituzione recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione, comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 31/05/2010 n° 13208);
La questione deve essere possta in questi termini: può il diritto di proprietà imporsi indipendentemente dalla valutazione di altri interessi con esso confliggenti?
L'interesse del proprietario a riacquisire la disponibiltà di un bene può essere soddisfatto indipendentemente dall'assenza di un effettivo pregiudizio nel caso contrario?
Può il diritto del proprietario consentirggli di sosituire il precedente contraente con un altro senza alcuna motivazione?
Può il locatore chiedere il rilascio di un immobile e mettere in difficoltà il proprio conduttore liberamente?
A queste domande si dovrebbe rispondere affermativamente.
La legge 431/98 si limita a garantire la posizione del conduttore solo allo scadere del primo quadriennio.
Successivamente affida la gestione del rapporto ad una spontanea "correttezza" del locatore che non ha alcun obbligo giuridico in tal senso.
Ciò che non è regolamentato da una legge, può comunque presentare profili di sostanziale ingiustizia che l'operatore del diritto deve considerare.
Invito quindi coloro che sono interessati alla questione a condividere con me questa ricerca ed a fornire preziose segnalazioni di natura giurisprudenziali per addivenire ad un punto di equilibrio che possa garantire il rispetto di entrambi i diritti.
NELLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO
Il locatore che esercita il diritto di disdetta per finita locazione nei termini di legge, non ha l'obbligo di giustificare questa sua richiesta, sebbene si tratti di una società immobiliare che ha come oggetto sociale quello di concedere in locazione gli appartamenti in sua proprietà, né quello di preferire, alle medesime condizioni, il conduttore licenzatario, nel caso intenda riproporre in locazione l'immobile medesimo.
Non ha alcun rilievo il fatto che l'immobile sia destinato da 20 anni ad abitazione principale di una famiglia con figli minori, e neanche la correttezza o la diligenza con la quale il conduttore abbia sempre adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali sia di ordine economico che di manutenzione e conservazione.
Neanche rileva che il canone pagato corrisponda ai valori medi di mercato e quindi non sia "equo".
Il diritto del proprietario di affermare lo scioglimento del vincolo contrattuale e di riacquisire la disponibilità dell'immobile, non incontra alcun limite e prevale su qualsiasi altro diritto possa vantare il conduttore.
Il locatore deve riservarsi di comunicare la disdetta nel termine di legge, e non deve anticipare tale sua intenzione al conduttore.
Qualora abbia effettuato alcuni interventi migliorativi all'interno dell'immobile nel periodo immediatamente antecedente alla disdetta, nel richiedere al conduttore il permesso per poterli eseguire, può anche giustificarli nell'interesse del conduttore stesso in modo da renderlo più tollerante rispetto alla considerevole diminuzione nel godimento dell'immobile.
Il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione recita che a proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
L' art. 2 della Costituzione recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione, comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 31/05/2010 n° 13208);
La questione deve essere possta in questi termini: può il diritto di proprietà imporsi indipendentemente dalla valutazione di altri interessi con esso confliggenti?
L'interesse del proprietario a riacquisire la disponibiltà di un bene può essere soddisfatto indipendentemente dall'assenza di un effettivo pregiudizio nel caso contrario?
Può il diritto del proprietario consentirggli di sosituire il precedente contraente con un altro senza alcuna motivazione?
Può il locatore chiedere il rilascio di un immobile e mettere in difficoltà il proprio conduttore liberamente?
A queste domande si dovrebbe rispondere affermativamente.
La legge 431/98 si limita a garantire la posizione del conduttore solo allo scadere del primo quadriennio.
Successivamente affida la gestione del rapporto ad una spontanea "correttezza" del locatore che non ha alcun obbligo giuridico in tal senso.
Ciò che non è regolamentato da una legge, può comunque presentare profili di sostanziale ingiustizia che l'operatore del diritto deve considerare.
Invito quindi coloro che sono interessati alla questione a condividere con me questa ricerca ed a fornire preziose segnalazioni di natura giurisprudenziali per addivenire ad un punto di equilibrio che possa garantire il rispetto di entrambi i diritti.