Ciao e scusatemi se torno a disturbarvi ma ho trovato che:
[Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2010, n. 10041]
cita :<<.. ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la
linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro
medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i
proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo
diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini
della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune,
si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla
siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del
muro comune>>
Questo mi fa intendere che ciascun confinante ha la contitolarità del
rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza del muro e
quindi è' probabile che ogni cosa che deve essere fatta, ancorata
debba avere il consenso anche dell'altro confinante in caso di muretto
in comproprietà? Oppure, forse, la facciata verticale del muro non è in
comproprietà?
Se anche la facciata verticale del muro fosse in contitolarità aggiungo che ai sensi dell'art. 1102 Codice Civile <<Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto (1). >>
(1) I due limiti fondamentali all'uso della cosa comune sono, quindi,
il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
In tal caso l'ancoraggio di un dispositivo elettronico cambierebbe la destinazione del muretto e questo potrebbe far nascere, nel tempo, un diritto se non si interviene subito ameno che la contitolarità è limitata all'ampiezza ed
estensione..... escluda la facciata verticale del muro
Grazie
[Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2010, n. 10041]
cita :<<.. ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la
linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro
medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i
proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo
diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini
della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune,
si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla
siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del
muro comune>>
Questo mi fa intendere che ciascun confinante ha la contitolarità del
rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza del muro e
quindi è' probabile che ogni cosa che deve essere fatta, ancorata
debba avere il consenso anche dell'altro confinante in caso di muretto
in comproprietà? Oppure, forse, la facciata verticale del muro non è in
comproprietà?
Se anche la facciata verticale del muro fosse in contitolarità aggiungo che ai sensi dell'art. 1102 Codice Civile <<Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto (1). >>
(1) I due limiti fondamentali all'uso della cosa comune sono, quindi,
il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
In tal caso l'ancoraggio di un dispositivo elettronico cambierebbe la destinazione del muretto e questo potrebbe far nascere, nel tempo, un diritto se non si interviene subito ameno che la contitolarità è limitata all'ampiezza ed
estensione..... escluda la facciata verticale del muro
Grazie