laura68

Membro Attivo
Buongiorno,mi chiamo Laura e avrei un quesito:il diritto d'uso e di abitazione al coniuge superstite si ha anche nel caso non c'è nulla di scritto e nel caso la casa non sia del genitore superstite ma mia e mia sorella,cioè intestata a metà io e metà mia sorella e nel caso che in questo caso mia madre stia nella casa mia e di mia sorella e sia intestataria di altri immobili e usufruttuaria di una casa di mia sorella,per cui potrebbe benissimo comperarsela benissimo?grazie
 

orlandoagatino

Nuovo Iscritto
cara Laura68 il codice civile esattamente l'art.540 dovrebbe chiarire in modo chiaro il tuo quesito.
Detto articolo attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare. Inoltre al coniuge superstite spetta anche il diritto di uso dei mobili che arredano detta
casa. Sia chiaro che al coniuge superstite spettano questi diritti (abitazione della casa ed uso
dei mobili) sia se erano di proprietà esclusiva del defunto, sia se il defunto ne era proprietario
solo in parte e sia che ne era proprietario in comune con il coniuge superstite.
Cosa intendi quando dici che non vi è nulla di scritto? L'unica cosa che devi , eventualmente,
dimostrare è quella di essere stata coniuge del defunto. Ti saluto, ciao.
 

laura68

Membro Attivo
ma io veramente sono la figlia di mio padre che è defunto, e lui aveva comperato questa casa intestandola solo a me e mia sorella.graziee
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Mi sembra di aver compreso che i genitori vivessero in quella casa, di proprietà dei figli, non in usufrutto ma in comodato.
Sta a voi, se non intendete proseguire il comodato gratuito verbale, di interromperlo o modificarlo in locazione.
Se i genitori fossero stati conduttori sarebbe valso, dalla L. 392/78 l' art. Art.6. (Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto.

:daccordo:
 

laura68

Membro Attivo
ah.grazie. cmq vi ho scritto cosi' perchè mia madre avendo paura è andata da un avvocato e questo gli ha detto che essendo l'abitazione durante il matrimonio ne aveva diritto anche dopo la morte di mio padre quindi il coniuge. ps: mia madre ha la residenza nella casa mia e di mia sorella.graziieeeeee da laura
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal codice civile :
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

:daccordo:
 

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