- in sede di dichiarazione dei redditi, non utilizzare la certificazione fallace resa dall'amministratore, ma pretendere la detrazione in base della documentazione effettivamente producibile ed attestante quanto corrisposto al Condominio: importo lavori saldati, quote corrisposte, tabella millesimale di riparto; non a caso chi intende avvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge 27dicembre 1997, n. 449 è tenuto a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici: "delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese"; questa è la documentazione che consente la detrazione, mentre la dichiarazione dell'amministrazione è solo un'alternativa che mai pregiudica il diritto di ciascuno; coì recita la prassi di Agenzia delle Entrate. "In alternativa, in luogo di tutta la documentazione prevista, il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e in cui indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione"
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