da subito ho riconosciuto questa ragione che porti nella discussione. Mi pare impossibile però costringere al pagamento delle spese straordinarie una persona che non ha voce in capitolo e che non dovrebbe neanche pagarle perchè non le competono. Si dovrebbe andare in appello e ribaltare la sentenza di divorzio pensata con i piedi.
Su questo mi trovi d'accordo. Ma l'autrice del thread è caduta in uno dei paradossi del Diritto. Ciò che non è espressamente specificato e condiviso tra le parti, con espressa deroga e con rinunzia da ambo le parti ad ogni azione ed eccezione, viene regolato in base a quanto previsto dal Codice Civile o da sentenze della Corte di Cassazione su tematiche similari.
L'autrice si è ricordata di farsi assegnare la casa, ma non si è ricordata di far derogare il suo ex marito sulla regola per cui solo la proprietà decide sul fare o non fare le spese straordinarie. E adesso, l'autrice è rimasta incastrata in questo ingranaggio. Se nel condominio a cui afferisce quell'abitazione abitano un sacco di persone altolocate, che amano spendere e spandere senza tanto pensare, e se l'ex marito ha i soldi da buttare via, possono divertirsi ad approvare ogni anno 30mila euro di spese straordinarie per ogni condomino, a costo di metterci la fontana d'oro in giardino dalla quale sgorga mercurio, e l'autrice non può farci nulla.
Salvo, naturalmente, andare in appello per mettere in discussione la sentenza di divorzio su questo spinoso particolare. Non dimentichiamoci che le spese straordinarie, o meglio larga parte di esse, fruiscono del recupero IRPEF del 50% decennale, il che spinge ancor di più le persone altolocate a spendere e spandere senza pensare più di tanto. A titolo esemplificativo di spese inutili sostenute tanto per sostenerle, considera che nel mio condominio hanno approvato circa 2000 euro di spesa per l'interramento del tappetino del portone condominiale (cosiddetta installazione di tappetino mediante incavo di alloggiamento), spesa assolutamente voluttuaria per i tempi difficili che corrono, e considera che nella medesima Assemblea di approvazione un condomino ha già sollevato l'eccezione che tale installazione non debba contrastare con l'abbattimento delle barriere architettoniche, dichiarando che qualora ciò dovesse verificarsi, farà valere le proprie ragioni anche in sede giudiziaria...