Coniugi A è B con 2 figli C e D, possiedono:
- un appartamento di 130 mq.
Conti correnti separati
- A 100mila €
- B 20mila €
Il coniuge A dona al figlio C
100mila €, il tutto regolarmente annotato.
Alla morte dei due genitori come fa il figlio D a stabilire o a determinare che quei 100mila € *
(e soli quelli) rientrino nella disponibilità di A ?
Muore A e B sopravvive:
Occorre prima di tutto ricostruire il patrimonio del de cuius.
Il c.c. stabilisce in questo caso:
- 1/4 del patrimonio di A (cioè il valore dell'immobile al 50% + 100.000 euro contanti) al coniuge superstite + il valore del diritto di abitazione della casa coniugale ed al diritto di usa del mobilio in essa contenuto (da scomputare dalla quota disponibile) che entra in gioco solo nel caso di vendita o di risarcimento del diritto.
- 1/2 del patrimonio di A (cioè il valore dell'immobile al 50% + 100.000 euro contanti) ai due figli da dividere in parti uguali cioè 1/4+1/4.
- 1/4 del patrimonio di A (cioè il valore dell'immobile al 50% + 100.000 euro contanti) - rappresenta la quota disponibile, alla quale va sottratto il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite.
Stabiliamo per facilità di calcolo che l'appartamento valga 320.000 euro; che il diritto di abitazione sia di 12.000 euro; che A abbia donato 100.000 euro al figlio D.
La quota disponibile sarà 1/4 del 50% di 320.000+1/4 di 100.000 cioè 40.000+25.000 = 65.000 euro - 12.000 euro del diritto di abitazione = 53.000 euro.
A) non può donare a C) 100.000 euro a meno che faccia testamento e compensi, riducendo la quota parte destinata a C) dal valore di proprietà dell'appartamento. In pratica a C) spetterà
53.000-[100.000-(1/4 del 50% di 320.000)- 12.000]=5.000
5.000/160.000=0,03125= 3,125%