gius2011

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nella lettera di diniego del rinnovo contratto di locazione dopo i primi 4 anni, avvalendosi della legge 431/98 art. 3, comma1, lettera a), è obbligatorio indicare quale familiare andrà ad abitare l'appartamento. E' sufficiente indicare "l'appartamento verrà occupato da un soggetto della famiglia" ?
 

mapeit

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Visto che il comma recita ...
"a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;"
suggerirei di indicare se si tratta di figlio/a, coniuge o altro parente entro il secondo grado, magari senza indicare il nome.
Il termine "soggetto della famiglia" mi sembra troppo generico.
 

gius2011

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E' senz'altro generico, ma il conduttore successivamente può sempre verificare chi è andato ad abitare nell'appartamento.
 

jerrySM

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E' senz'altro generico, ma il conduttore successivamente può sempre verificare chi è andato ad abitare nell'appartamento.
segui il consiglio di mapet, anzi fossi in te indicherei proprio chi andrà ad abitare nell'appartamento con il relativo grado di parentela.
La comunicazione del diniego al rinnovo del contratto alla prima scadenza è un vero e proprio atto formale volto ad esercitare il diritto ex lege attribuito al locatore. Come tale deve essere una disdetta motiva che, oltre ad osservare determinate regole riguardanti modalità e tempi di comunicazione, deve specificare la circostanza giustificativa del diniego pena la nullità dell'atto.

In poche parole non basta dire che "serve a mio figlio perchè deve sposarsi", se si ha più figli bisogna indicare quale figlio si sposa.
 

tovrm

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In poche parole non basta dire che "serve a mio figlio perché deve sposarsi", se si ha più figli bisogna indicare quale figlio si sposa.

Non sono d'accordo. Secondo me, è sufficiente riportare il testo dell'articolo di legge, ovvero: «il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado». In questo modo uno qualsiasi dei soggetti indicati potrà andare ad occupare l'appartamento al termine della locazione nel rispetto del dettato normativo vigente.
 

jerrySM

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Non sono d'accordo. Secondo me, è sufficiente riportare il testo dell'articolo di legge, ovvero: «il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado». In questo modo uno qualsiasi dei soggetti indicati potrà andare ad occupare l'appartamento al termine della locazione nel rispetto del dettato normativo vigente.

Provo ad usare altre parole. Se in data X (precedente di 6 mesi la scadenza del contratto) mando raccomandata perchè mi serve l'appartamento perchè si sposa mio figlio Giovanni significa che ci deve andare ad abitare Giovanni. OK
Se poi dopo tre mesi si molla, non si sposa più e quindi non andrà ad abitare in quell'appartamento allora decade la circostanza per cui potevo porre diniego al rinnovo e quindi l'inquilino può restare.
Se nel frattempo l'altro figlio, Luca, ha deciso di sposarsi non posso più mandare via l'inquilino in quanto non posso rispettare il preavviso previsto per legge.

Dire quindi "non rinnovo il contratto perchè serve a un mio parente entro il secondo grado", in caso di contestazione da parte dell'inquilino potrebbe portare alla nullità dell'atto (la comunicazione del diniego al rinnovo del contratto).
 

gius2011

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credo che la formulazione di tovrm sia la piu' corretta. L'art. di legge individua i motivi che legittimano il diniego di rinnovo e i soggetti, non obbliga a comunicare al conduttore quale di tali soggetti andrà ad abitare nell'appartamento.
 

jerrySM

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Ricordo solo che il motivo per cui si intende recedere dal contrato deve avvenire contestualmente alla sua comunicazione, non è possibile la successiva sanatoria e convalida tramite tardiva indicazione dei motivi, come ben indicato dall'articolo 29.
Detto questo, in caso di contenzioso se il giudice stabilisce che la mancata chiara indicazione della persona che andrà ad abitare l'immobile costituisca una condizione tale da non poter valutare la serietà dell'intezione del locatore o, peggio ancora, impedirebbe il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile allora potrebbe anche dichiarare la nullità dell'atto (il diniego).

Poi logicamente ognuno si comporta come crede, ma poi non si lamenti se si imbatte in un giudice "pignolo" che gli lascia l'inquilino per altri 4 (o 6 se commerciale) anni o lo condanna al pagamento delle sanzioni previste.
 

tovrm

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Qualsiasi giudice, anche pignolo, non potrebbe che constatare che la disdetta è stata data conformemente al dettato legislativo. Da nessuna parte è indicata l'obbligatorietà di indicare nominativamente chi entrerà nell'immobile. L'importante è che sia uno dei soggetti ammessi dalla legge.
 

mapeit

Membro Senior
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Per approfondimenti si può leggere questo articolo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61421
In particolare:
"Con la sentenza 16 gennaio 2013, n. 936 la Sezione III Civile della Corte di Cassazione provvede ad enunciare il seguente principio di diritto in tema di locazione ad uso abitativo che: ”In tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo secondo la suddetta norma (art. 3, Legge 431/1998) alla prima scadenza nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata. Tale norma (art. 3, Legge 431/1998) deve essere intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dall'art. 3 della stessa legge."
Personalmente, quindi, indicherei più dettagliatamente possibile la ragione del diniego.
 

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